Alluvione Emilia maggio 2023: al via la cassa integrazione

INPS ha emanato con  il messaggio 1699  del 10 maggio le istruzioni per le domande di accesso  ai trattamenti di integrazione salariale  garantiti  per i datori di lavoro  nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, con il riconoscimento delllo stato di emergenza,  per i gravi eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Si tratta in particolare di 

  1. trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO per eventi non evitabili "EONE")
  2. assegno di integrazione salariale FIS e Fondi di solidarietà 
  3. cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). 

Domande di CIGO o  assegno EONE

Le causali da utilizzare sono :

  1. la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, (riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) o 
  2. se il caso anche la causale  “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”,

 per le quali : 

  •   non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni  dei lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva 
  •   i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale 
  •   le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, quindi entro il 30 giugno 2023;
  •   l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente  che  i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività  comunichino a RSA o RSU o articolazioni sindacali territoriali  le cause ,  la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento  e il numero dei lavoratori interessati. Inoltre per le imprese del settore edile e lapideo   non è necessaria per le prime 13 settimane di integrazione salariale.

Tenuto conto dell’entità dell’evento  i datori di lavoro  non sono tenuti a dimostrare gli effetti  sull’attività produttiva  per cui  nella relazione è sufficiente  una descrizione sintetica  delll' attivita e la dichiarazione di sospensione 

Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare le attestazioni delle Autorità  o fornire una autocertificazione  . In ogni caso la mancanza di documentazione non determina il respingimento dell'istanza ma l'istituto richiederà un supplemento di istruttoria .

Sulla ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni  e che  se nonssere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga 

ATTENZIONE 

I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda  con  differente causale, dovranno annullarla e  la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni  I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali nel caso devono indicare nella  nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”. 

 Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) 

il trattamento di CISOA  per eccezionali calamità o avversità atmosferiche, è garantito per un periodo non superiore a 90 giorni agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato  alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

Tali trattamenti sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.

 i datori di lavoro interessati dovranno presentare, domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.