Alluvione Toscana 2023: istruzioni per le integrazioni salariali
Dati i frequenti eventi metereologici di eccezionale intensità – come le alluvioni che hanno colpito , a partire dal 2 novembre 2023, i territori delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato e per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nazionale per la Regione Toscana , INPS riepiloga nel messaggio 3959 del 9 novembre 2023 le modalità con cui i datori di lavoro devono richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari.
In particolare l'istituto ricorda che in questi casi i datori di lavoro possono ricorrere :
- al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO),
- all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali
- al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
con Causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili CD. EONE
Cassa integrazione con causali EONE
Le prestazioni di integrazione salariale con queste causali sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale
- le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva e, laddove prevista, è sufficiente comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile dell’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.
In particolare le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – non sono tenute a effettuare l' informativa per le richieste delle prime 13 settimane di integrazione ma solo solo per le istanze di proroga oltre le 13 settimane consecutive
Le domande devono essere corredate dalla relazione tecnica che deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Nel caso di eventi in territori i per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, ovvero:
- senza dover dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato ma
- illustrando solo la tipologia delle attività lavorative svolte, e
- attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.
La domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata anche con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, anch'essa riferibile al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano gli stessi criteri.
In questi casi i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda.
In ogni caso gli elementi non forniti all’atto della domanda non determinano in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione del supplemento istruttorio degli uffici INPS.
Alluvione Toscana e neutralizzazione dei periodi EONE
I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) possono essere richiesti con le modalità ordinarie e sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO FIS e Fondi di solidarietà
Sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.
Alluvione Toscana e cassa operai agricoli (CISOA)
I datori di lavoro agricoli per eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA) utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.
ATTENZIONE l’articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023, ha previsto una derogo alla disciplina sopracitata per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, per intemperie stagionali:
- è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero
- i periodi sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro
Nel caso dell'alluvione in Toscana per richiedere il trattamento i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.
la domanda va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro) trova applicazione soltanto pe le sospensioni verificatesi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza
Per le sospensioni che, invece, sono iniziate prima dell'emanazione della stessa, il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento.