Artigiani e commercianti: in arrivo avvisi bonari 2024
Inps annuncia con il messaggio 3189 del 26 settembre 2024 che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza a
- febbraio e
- maggio 2024,
per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.
Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.
Rivediamo di seguito le modalità di pagamento e eventuale impugnazione
Avvisi bonari pagamento
La posizione può essere regolarizzata mediante versamento con modello f24 entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso .beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3.
I 30 giorni decorrono dalla data di ricezione dell’avviso bonario . E' possibile anche richiedere un ' eventuale dilazione di pagamento in forma rateale.
Come di consueto gli avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.
I titolari che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica riceveranno anche una e-mail di alert .
ATTENZIONE In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo. In questi casi il pagamento deve avvenire entro 60 giorni con le previste sanzioni amministrative .
Avvisi bonari impugnazione
Attenzione al fatto che per il ricorso contro gli avvisi bonari la Cassazione si è espressa in maniera contraddittoria .
Le sentenze. nn. 16293 e 16428 del 2007 avevano stabilito che l’avviso bonario non era autonomamente impugnabile in quanto espressione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata (cfr. Cass. nn. 16293 e 16428 del 2007).
Piu recentemente, ad esempio con la sentenza n. 7344/2012 e l’ordinanza n. 25297 2014 l'orientamento è cambiato stabilendo che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3 del DPR 600/73, in quanto mette a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.