Assegno incollocabilità INAIL: importo 2024 e modalità di richiesta
L'assegno di incollocabilità è una prestazione economica, erogata dall'INAIL cui hanno diritto :
- invalidi per infortunio o
- invalidi per malattia professionale
che siano titolari della rendita INAIL e che si trovino nell’impossibilità di fruire del collocamento obbligatorio al lavoro riservato alle persone con disabilità.
I requisiti specifici per ottenere l’assegno sono i seguenti:
- età non superiore ai 65 anni
- grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.
Assegno incollocabilità: come fare domanda
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza tramite posta ordinaria o Pec. Pu anche farsi assistere da un patronato.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. e posta ordinaria Pec (posta elettronica certificata). Il lavoratore può farsi assistere da un patronato.
L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.
Assegno incollocabilità importo 2023
Il Ministero del lavoro, con decreto del 31 maggio 2023 , vista la relazione INAIL e in accordo con il ministero dell'Economia ha rideterminato l'importo dell'assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.
INAIL ha fornito le istruzioni con la N. 34 del 26 luglio 2023.
Assegno incollocabilità 2024
Con decreto del Ministero del lavoro del 26 giugno 2024 , pubblicato il 23 luglio nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato sulla base della variazione ISTAT, pari al pari a 5,4 %, con decorrenza 1° luglio 2024, nella misura di € 305,78.
La circolare INAIL n. 20 in materia è stata pubblicata il 26 luglio 2024.
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