Assunzione percettori di Reddito di cittadinanza istruzioni aggiornate
L' 11 luglio 2022 INPS con il messaggio 2766-2022 ha emanato le istruzioni aggiornate per la fruizione dello sgravio contributivo relativo alle assunzioni per i percettori di reddito di cittadinanza, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022.
(Vedi per maggiori dettagli Reddito di cittadinanza come incentivo alle imprese)
La modifica dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, infatti previsto le seguenti novità.
- ha eliminato l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, assicurando la possibilità di fruire dell'incentivo direttamente comunicando l'assunzione
- le assunzioni possono essere sia "a tempo indeterminato, pieno o parziale, che a tempo determinato, o anche mediante contratto di apprendistato,
- “Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico delle agenzie per il lavoro autorizzate dall'ANPAL possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc” e in loro favore va riconosciuto il 20 per cento dell'incentivo , che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro.
La circolare comunica ora che è stato reso disponibile il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche
La misura dello sgravio contributivo
L'istituto precisa nella circolare che
- l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici
- l’importo dell’incentivo calcolato dalla procedura costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive e corrisponde alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. ATTENZIONE: "nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto."
- La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni già fornite con il messaggio n. 4099/2019.
Le condizioni per fruire dell'incentivo
L'istituto ricorda che sia i datori di lavoro che le agenzie per il lavoro sono tenute al rispetto delle condizioni previste dalla legge 296-2006 ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa inmateria di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La circolare specifica quindi le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella sezione <PosContributiva> che in <lista PosPA >che <Posagri >
i datori di lavoro autorizzati potranno a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio, quindi dal mese di competenza agosto (flusso di settembre 2022).
Infine si precisa che i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).