Aumento pensioni da ottobre 2022: tabella e istruzioni

Il decreto Aiuti bis – n. 115 2022 – ennesimo intervento di emergenza del Governo a sostegno di famiglie lavoratori e imprese,  è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto 2022:   tra le principali e piu attese misure l'anticipo nell'autunno 2022 della rivalutazione delle pensioni  ordinariamente prevista a gennaio, per il quale sono stanziati circa 2 miliardi e 100 milioni. 

La misura intende offrire una piccolo aiuto ai pensionati contro l'improvviso aumento dell'inflazione e il rincaro delle bollette  energetiche, 

Il testo pubblicato  presenta una novità rispetto a quanto illustrato nella conferenza stampa  del Governo dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri : si era parlato infatti di una rivalutazione in autunno anticipata rispetto alla consueta data di gennaio e per una percentuale pari al 2%.  La misura  entrata in vigore  è invece piu articolata e prevede due  diverse modalità di applicazione per cui risulteranno:

  • aumenti del 2% per gli assegni fino a 35 mila euro lordi annui per  le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022  come anticipo della rivalutazione istat 2022 
  • per tutti gli assegni, senza limite di reddito,  conguaglio  anticipato a novembre 2022  della differenza tra inflazione prevista (1,7%) e quella effettiva 1,9%) sul 2021   (si tratta quindi dello 0,2%)

 Per entrambi a gennaio 2023 sarà effettuata la rivalutazione al tasso di inflazione effettiva,  ( già oggi calcolata attorno all'8%)  al netto di quanto già riconosciuto. Vediamo piu in dettaglio la norma e le prime istruzioni INPS giunte  con la circolare 114 del 13 ottobre 2022 

Aiuti bis: anticipo  rivalutazione delle pensioni

L'art 21 del DL 115 2022 prevede  nello specifico:

"Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il poteredi acquisto delle  prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: 

  1. il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;
  2. nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.“

La percentuale della rivalutazione delle pensioni  di importo fino a 2692 euro mensili  a ottobre sarà quindi del 2%, per passare al 2,2% dalla pensione di novembre.

Si specifica inoltre che l’incremento “non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.“

Aumento  pensioni ottobre , novembre dicembre

La circolare INPS 114 2022  si occupa in particolare dell'incremento del 2%  pensioni  di importo fino a 2692 euro mensili   e precisa che sono interessate le pensioni di vecchiaia e anticipate e le principali  prestazioni assistenziali (v. sotto in dettaglio)

Sono  invece escluse dall'incremento:

  1. prestazioni di accompagnamento a pensione (Isopensione, Ape sociale)
  2. pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato
  3. indennizzo per cessata attività commerciale

L'aumento si calcola tenendo conto delle fasce progressive di rivalutazione  previsto dalla legge 160-2019. 

Di seguito la tabella degli aumenti  fornita dall'INPS

Importo limite di applicabilità 

€ 2.692,00

minimo INPS

€ 524,35

% aumento

2,00%

DA

A

% aumento

incremento massimo nella fascia

incremento massimo di salvaguardia

limite di salvaguardia

1° fascia

0

€ 2.097,40

2,00%

€ 41,95

2° fascia

€ 2097,41

€ 2.621,75

1,80%

€ 9,44

3° fascia

€ 2621,76

€ 2.692,00

1,50%

€ 1,05

4° fascia

€ 2692,01

€ 2744,44

€ 52,44

€ 2.744,44

Il limite di salvaguardia è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 pari a € 2.744,44

  • L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, se dovuta.
  • Il predetto importo sarà identificato  nel cedolino da una specifica voce denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
  • L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. 
  • Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
  • L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.
  • Gli importo riconosciuti sono ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.

PENSIONI INPGI 

In considerazione del fatto che la gestione INPGI lavoratori dipedentei è stata trasferita all’INPS a decorrere dal 1° luglio 2022 e che il Ministero vigilante ha ritenuto necessario che, prima del trasferimento, fosse applicata la perequazione definitiva per l’anno 2021 all’1,9%, deve ritenersi che l’importo su cui applicare l’incremento  sia quello già rivalutato all’1,9% in quanto “vigente” al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 115/2022.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo  si applica:

  •  sulle  pensioni di inabilità 
  • sull’assegno mensile di assistenza
  • sulla pensione per sordi, e 
  • sulla pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico: 

  • indennità di accompagnamento,
  •  indennità per ciechi parziali,
  •  indennità per ciechi assoluti
  •  indennità di comunicazione,
  •  indennità di frequenza e indennità di talassemia.