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Bonus da enti bilaterali: esenzione IRPEF diversificata

I bonus  ai dipendenti erogati dall'ente bilaterale  di solidarieta non sono esenti , a differenza di quelli destinati agli autonomi o alle imprese. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella RIposta ad interpello 492 2021, sulla base dell'art. 10.

Il caso dei bonus  COVID a dipendenti e donazioni alle imprese 

Un ente bilaterale  in mabito assistenziale e previdenziale aveva posto interpello all'Agenzia per sapere se l'erogazione di contributi liberali a favore di lavoratori ed imprese dettate da situazioni eccezionali, come la  pandemia di Covid-19, siano imponibili Irpef. 

Si trattava in particolare di  :

  1. "bonus"  una tantum in denaro a valore fisso per i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti al Fondo
  2. donazione de beni (dispositivi di protezione individuale e attrezzature alle imprese in difficoltà economica, che avevano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali per i propri dipendenti, 

L'ente  chiedeva quindi :

  1. se le erogazioni in oggetto costituiscano reddito per i lavoratori dipendenti e per le imprese beneficiarie; –
  2. se  debba essere rilasciata la Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti; 
  3.  i contributi erogati alle imprese debbano essere indicati nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770). 

 L'Ente istante ritiene che i "bonus" economici  non siano forme di integrazione al reddito o sostitutive sia per i lavoratori dipendenti che per l'impresa. Pertanto, suggerisce  si possano considerare fiscalmente esenti.

La risposta dell'Agenzia 492 2021

L'agenzia non  concorda con la soluzione proposta. Innanzitutto  ricorda che gli enti bilaterali ( come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) sono  gli organismi fondati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro " quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:

  • la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda
  •  la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; l
  • la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…)
  •  lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; 
  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento». 

Il trattamento fiscale dei contributi versati all'ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti sono state affrontate dall'Agenzia nelle circolari 23 dicembre 1997, n. 326, 4 marzo 1999, n. 55 e con risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E.

 Per quanto riguarda le  prestazioni assistenziali erogate dall'ente bilaterale  si  ribadisce che vanno  assoggettate a tassazione se inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi. 

IN particolare s,  econdo quanto previsto dal comma 2, sono tassati i redditi sostitutivi e o integrativi di redditi (cd. lucro cessante), mentre non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (danno emergente)

Eventuali deroghe a questi principi , dice l'Agenzia  devono essere espressamente previste dal  legislatore

A questo proposito ad esempio  per contenere l'impatto negativo connesso all'emergenza Covid-19  nel  decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori")  all'art. 10 bis è previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Tale previsione come ricorda, non prevede tra  destinatari dell'esenzione fiscale i lavoratori dipendenti. 

In conclusione :

  1. i contributi erogati ai lavoratori dipendenti, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta 
  2. Invece, non concorrono alla formazione del reddito di contributi erogati nei confronti delle imprese nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari , che vanno dunque esclusi dal modello 770).