Bonus da enti bilaterali: esenzione IRPEF diversificata
I bonus ai dipendenti erogati dall'ente bilaterale di solidarieta non sono esenti , a differenza di quelli destinati agli autonomi o alle imprese. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella RIposta ad interpello 492 2021, sulla base dell'art. 10.
Il caso dei bonus COVID a dipendenti e donazioni alle imprese
Un ente bilaterale in mabito assistenziale e previdenziale aveva posto interpello all'Agenzia per sapere se l'erogazione di contributi liberali a favore di lavoratori ed imprese dettate da situazioni eccezionali, come la pandemia di Covid-19, siano imponibili Irpef.
Si trattava in particolare di :
- "bonus" una tantum in denaro a valore fisso per i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti al Fondo
- donazione de beni (dispositivi di protezione individuale e attrezzature alle imprese in difficoltà economica, che avevano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali per i propri dipendenti,
L'ente chiedeva quindi :
- se le erogazioni in oggetto costituiscano reddito per i lavoratori dipendenti e per le imprese beneficiarie; –
- se debba essere rilasciata la Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti;
- i contributi erogati alle imprese debbano essere indicati nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770).
L'Ente istante ritiene che i "bonus" economici non siano forme di integrazione al reddito o sostitutive sia per i lavoratori dipendenti che per l'impresa. Pertanto, suggerisce si possano considerare fiscalmente esenti.
La risposta dell'Agenzia 492 2021
L'agenzia non concorda con la soluzione proposta. Innanzitutto ricorda che gli enti bilaterali ( come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) sono gli organismi fondati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro " quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
- la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda
- la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; l
- la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…)
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».
Il trattamento fiscale dei contributi versati all'ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti sono state affrontate dall'Agenzia nelle circolari 23 dicembre 1997, n. 326, 4 marzo 1999, n. 55 e con risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E.
Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali erogate dall'ente bilaterale si ribadisce che vanno assoggettate a tassazione se inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi.
IN particolare s, econdo quanto previsto dal comma 2, sono tassati i redditi sostitutivi e o integrativi di redditi (cd. lucro cessante), mentre non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (danno emergente)
Eventuali deroghe a questi principi , dice l'Agenzia devono essere espressamente previste dal legislatore
A questo proposito ad esempio per contenere l'impatto negativo connesso all'emergenza Covid-19 nel decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori") all'art. 10 bis è previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Tale previsione come ricorda, non prevede tra destinatari dell'esenzione fiscale i lavoratori dipendenti.
In conclusione :
- i contributi erogati ai lavoratori dipendenti, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta
- Invece, non concorrono alla formazione del reddito di contributi erogati nei confronti delle imprese nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari , che vanno dunque esclusi dal modello 770).