CCNL metalmeccanici Confapi: nuovi minimi 2024 e testo

L'accordo di rinnovo  del CCNL piccole e medie aziende metalmeccaniche  firmato il 26 maggio 2021 da  Unionmeccanica Confapi  con FIOM  CGIL FIM CISL con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024  prevedeva che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi contrattuali vengano  adeguati sulla base della dinamica  fornita dall’Istat .

 L’11 giugno 2024  è stato sottoscritto il verbale di accordo nel quale,  sulla base  dell’adeguamento Ipca comunicato dall’Istat in data 7 giugno 2024, sono stati determinano i nuovi importi  di

  •  minimi contrattuali, 
  • indennità di trasferta 
  •  indennità di reperibilità.

 in vigore dal 1° giugno 2024  e i sostituzione  di quelli riportati nel ccnl 26 maggio 2021 (vedi paragrafo successivo):

Aumenti e nuovi minimi metalmeccanici CONFAPI 2024 

Liv.

Aumenti dall’1.6.2024
 in Euro

Minimi C.C.N.L. dall’1.6.2024
 in Euro

1

101,14

1.566,89

2

111,70

1.730,47

3

123,93

1.920,00

4

129,30

2.003,23

5

138,51

2.145,87

6

148,50

2.300,75

7

159,32

2.468,33

8

173,26

2.684,27

8Q

173,26

2.684,27

9

192,68

2.985,18

9Q

192,68

2.985,18

Trasferte e reperibilità

Dal 1° giugno 2024, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria sono i seguenti

– 49,68 euro trasferta intera;

– 2,90 euro quota per il pasto meridiano o serale;

– 24,83 euro quota per il pernottamento.

Le indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024 sono le seguenti:

16h
 (gg lavorato)

24h
 (gg libero)

24h
 (festive)

6 gg

6 gg
 con festivo

6 gg
 con festivo e gg libero

Superiore al 5° livello

7,79

12,81

13,48

51,77

52,44

57,46

4° e 5° livello

6,78

10,63

11,41

44,52

45,29

49,15

1°, 2°, 3° livello

5,69

8,56

9,24

37,00

37,68

40,56

Trattamento economico, welfare e sanità integrativa 2021-2023

Nell'accordo 2021 era stato stabilito un aumento  compessivo dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.

 erogato in 4 tranches:

-euro 23,00, dal 1° giugno 2021;

-euro 23,00 dal 1° giugno 2022;

-euro 25,00 dal 1° giugno 2023;

-euro 33,00 dal 1° giugno 2024.

QUI IL TESTO DEL CONTRATTO IN PDF

AGGIORNAMENTO 15.6.2022

Minimi tabellari

Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante 

Trasferta e Reperibilità 2022

Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:

  • – Trasferta intera euro 44,47
  • – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
  • – Quota per il pernottamento euro 20,53

i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :


Di seguito le tabelle (Fonte FIOM CGIL)  con gli aumenti complessivi:

TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI

 TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI  CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:

WELFARE

Dal 2022   e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di  200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio. 

SANITA INTEGRATIVA

Per l'assistenza sanitaria  prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell'azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione

CCNL Metalmeccanici CONFAPI – Normativa 

 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI 

viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire  un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori. 

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 

Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.

FERIE 

Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell'azienda.

 FORMAZIONE CONTINUA 

È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.

Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade. 

 MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto: 

  • al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
  • al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente; 
  • essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali. 

Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale  sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018.