CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024

Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo  del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .

Il contratto  interessa  i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore. 

Il 17 giugno  scorso è  stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024  a seguito della pubblicazione dell'indice  Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

Ecco  gli aumenti previsti  e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:

  • – euro 153,28 per il livello 7;
  • – euro 140,97 per il livello 6;
  • – euro 131,14 per il livello 5S;
  • – euro 122,86 per il livello 5;
  • – euro 115,00 per il livello 4;
  • – euro 110,52 per il livello 3;
  • – euro 100,32 per il livello 2.

I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:

  • – euro 2.374,71 per il livello 7;
  • – euro 2.184,01 per il livello 6;
  • – euro 2.031,66 per il livello 5S;
  • – euro 1.903,47 per il livello 5;
  • – euro 1.781,71 per il livello 4;
  • – euro 1.712,33 per il livello 3;
  • – euro 1.554,19 per il livello 2.

Rinnovo CCNL Orafi  – Aspetti economici

GLI AUMENTI PREVISTI  DAL 1.6.2022

MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI  INDUSTRIA

Elemento perequativo 

L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.

Previdenza complementare – COMETA 

A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. 

I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione  versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale. 

Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

Welfare 

Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. 

Altri aspetti contrattuali 

Classificazione dei lavoratori

 A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale. 

I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

 Orario di lavoro

 Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.  Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie 

 Lavoro straordinario

A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente. 

La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue. 

Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità

Retribuzione straordinaria

 a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%

 b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30% 

c) Lavoro Festivo 45% 

d) Lavoro straordinario festivo 55% 

Banca ore Solidale 

I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi  per assistere figli minor che  necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. 

Contratto a tempo determinato

E' stata definita la   seguente specifica esigenza:

 – Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato; 

Inoltre:  oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e  saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.

 A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono  i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .

Apprendistato

 NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria. 

I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica  da conseguire 

Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

  • L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
  •  A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85%  – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima 
  •  B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento. 

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024

CCNL Orafi industria:   adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023 

ORAFI INDUSTRIA

Livelli

Minimo

Altri elementi

Totale

7 Q

2.221,43

114,00

2.335,43

7

2.221,43

59,39

2.280,82

6

2.043,04

2.043,04

5 S

1.900,52

1.900,52

5

1.780,61

1.780,61

4

1.666,71

1.666,71

3

1.601,81

1.601,81

2

1.453,87

1.453,87

Apprendisti  assunti dal 1.2.202

6 (1°-12° m.)

1.736,58

1.736,58

6 (13°-24° m.)

1.838,74

1.838,74

6 (25°-36° m.)

1.940,89

1.940,89

5S (1°-12° m.)

1.615,44

1.615,44

5S (13°-24° m.)

1.710,47

1.710,47

5S (25°-36° m.)

1.805,49

1.805,49

5 (1°-12° m.)

1.513,52

1.513,52

5 (13°-24° m.)

1.602,55

1.602,55

5 (25°-36° m.)

1.691,58

1.691,58

4 (1°-12° m.)

1.416,70

1.416,70

4 (13°-24° m.)

1.500,04

1.500,04

4 (25°-36° m.)

1.583,37

1.583,37

3 (1°-12° m.)

1.361,54

1.361,54

3 (13°-24° m.)

1.441,63

1.441,63

3 (25°-36° m.)

1.521,72

1.521,72

Apprendisti  assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022

7 (1°-12° m.)

1.780,61

1.780,61

7 (13°-24° m.)

1.900,52

1.900,52

7 (25°-36° m.)

2.043,04

2.043,04

6 (1°-12° m.)

1.666,71

1.666,71

6 (13°-24° m.)

1.780,61

1.780,61

6 (25°-36° m.)

1.900,52

1.900,52

5S (1°-12° m.)

1.601,81

1.601,81

5S (13°-24° m.)

1.666,71

1.666,71

5S (25°- 36° m.)

1.780,61

1.780,61

5 (1°-12° m.)

1.453,87

1.453,87

5 (13°-24° m.)

1.601,81

1.601,81

5 (25°-36° m.)

1.666,71

1.666,71

4 (1°-12° m.) (**) 

1.453,87

1.453,87

4 (13°-24° m.)

1.453,87

1.453,87

4 (25°-36° m.)

1.601,81

1.601,81

3 (1°-12° m.) (**) 

1.453,87

1.453,87

3 (13°-24° m.)

1.453,87

1.453,87

3 (25°-36° m.)

1.601,81

1.601,81

Allegati: