Certificazione Unica: sanatoria nella conversione del Milleproroghe
La legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL 228-2021) , pubblicata in Gazzetta lo scorso 28 febbraio , interviene non solo con numerose modifiche su scadenze future ma anche sui termini già scaduti .
Qui il testo coordinato della legge di conversione (n. 15-2022)
Si segnala in particolare per i sostituti di imposta il nuovo comma 5-bis all'articolo 3 che modifica l’art. 4 del D.P.R. 322/1998, in tema di obbigo di trasmissione delle certificazioni uniche che i datori di lavoro sonso tenuti a rilasciare ai lavoratori per attestare l'importo complessivo delle somme erogate, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. La novità riguarda in particolare i periodi di imposta 2015, 2016, 2017per i quali si può fruire di una sanatoria. .
Come noto il termine ordinario per la consegna e l'invio all'Agenzia è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Il decreto Milleproroghe convertito in legge dunque prevede l'esclusione dalle sanzioni ““Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017 " sempre che la trasmissione della corretta certificazione sia stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario.
Si ricorda che il regime sanzionatorio per gli omessi o ritardati invii telematici all'amministrazione finanziaria prevede:
- per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta.
- Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.
ATTENZIONE : Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.