CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze

Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS  73/2023 a seguito delle novità  introdotte dal DL 98/2023 .

Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i  settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.

CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei

INPS sottolinea che il  DL 98/2023 :

  • riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo  anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi  tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023  in deroga al limite  massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
  • non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma

ATTENZIONE:   i periodi di CIGO ex DL 98/2023  sono conteggiati ai fini del  contributo addizionale,  per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite  del quinquennio mobile.

ISTRUZIONI UNIEMENS

In tema di conguaglio nei  flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice  che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale”  nel  Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione 

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo  codice  “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.

Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato  il vecchio  codice di conguaglio “L038”.

In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con  il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed  entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.

Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023

Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:

  • per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
  • La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
  • Tali  periodi di CISOA  non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande  possono essere presentate con le modalità ordinarie  con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione"  a partire dal 10 agosto 2023.

Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.

Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento 

Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA  sono autorizzate  e pagate direttamente dall’INPS.