Compensazione crediti INPS e INAIL: limiti e novità 2024

 Dopo le novità della legge di bilancio che ha confermato la compensazione orizzontale di  crediti fiscali   del contribuente, compresi quelli derivanti dal Superbonus edilizio, con i contributi previdenziali e premi INAIL,  il decreto legislativo 213 2023  di attuazione della delega fiscale  ha introdotto importanti  limiti operativi  per le compensazioni orizzontali in generale.

Dal 1 luglio sono entrate in vigore le ulteriori novità previste dal Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 29 marzo 2024 numero 39).

Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti  ( v. ultimo paragrafo)

Compensazioni crediti INPS- INAIL 

Con particolare riguardo ai crediti  INPS  a seguito delle modifiche all’articolo 17 del Dlgs 241/1997  la legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione di qualsiasi importo  ma con termini differenziati  anche per le diverse categorie di datori di lavoro.

Per tutti i datori di lavoro  NON AGRICOLI:  

  1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi contributivi  dai quali emerga il credito o  
  2. dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione,  se tardiva o  
  3. dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS  artigiani commercianti e  Gestione separata Inps:

  1.  a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale emerga il credito .

ATTENZIONE Restano escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata

Per i datori di lavoro agricoli :  la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori Inail che può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’istituto.

Inoltre si ricorda che il dlgs 213 2023 prevede  dal mese di luglio 2024 le seguenti novità:

  •  è vietata la  compensazione con il modello F24 i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi  superiori a 100mila euro
  • i modelli  F24  con  compensazioni  di qualsiasi tipo di credito  che producano un risultato positivo devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell' agenzia " per effettuare questi versamenti per garantire un migliore controllo immediato da parte dell'amministrazione," escludendo quindi  la possibilità di servirsi dei servizi di 'home banking degli istituti di credito 
  • Sempre con riferimento ai  sostituti d’imposta , si ricorda anche che per  i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti  al 31 dicembre 2023 dal 2025   potranno sostituire il modello 770 con l’indicazione  dei dati sui compensi di lavoro dipendente o autonomo nel modello F24 mensile.

Compensazione orizzontale:  per quali tributi 

L'art 17 del d.lgs 241/1997 prevede  la possibilità di pagare le imposte  compensando tutti i tipi di tributi e contributi, nello specifico 

  • imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • IRAP;
  • imposta sulle transazioni finanziarie;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche.

 Si segnala che le istruzioni dell'Agenzia hanno sempre confermato   in molti provvedimenti questa possibilità mentre  l'Inps, confortata da decisioni delle giurisprudenza di merito  ha spesso  respinto  la compensazione dei contributi previdenziali con crediti fiscali affermando   che il credito pòo non essere "certo" come richiede la norma.

Gli enti previdenziali degli ordini professionali hanno scelto in maniera autonoma anche in collegamento con l'utilizzo del modello F24 

Nel decreto 11 2023 è stato ulteriormente confermato che "la compensazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi”, specificando espressamente che la disposizione si applica anche ai crediti da Superbonus.

Compensazione crediti INPS e INAIL chiarimenti ADE

Come anticipato,  dal 1° luglio 2024 sono entrate in  vigore nuove regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL nel modello F24. 

La riforma delle compensazioni mira a contrastare l'uso di crediti fiscali inesistenti per ridurre i debiti previdenziali. 

L'agenzia delle entrate nella circolare 16 E del 28  giugno precisa in particolare che

  • L’obbligo  di utilizzo dei canali , che agevola le procedure di controllo dell'Agenzia sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero” e  riguarda  sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
  • il decreto Agevolazioni  ha modificato l’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies. che esclude la possibilità di  compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

 Dato che non è precluso  l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail,  in caso di divieto per sforamento dei carichi iscritti a ruolo  non è consentito  utilizzare lo stesso modello f 24 per crediti Inps o Inail  che per i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe. 

Giova ricordare che l’estinzione dei debiti, o anche solo la riduzione dell’importo complessivo a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della possibilità  di avvalersi della compensazione.

La circolare precisa  comunque che con riguardo all’utilizzo dei crediti verso INPS e INAIL, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di bilancio 2024 – per effetto dell’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 – ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con  ulteriori  provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL