Compenso commercialista dimezzato per attività facili

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19326 del 15 luglio in tema di compenso ai professionisti  in una  procedura di fallimento,   ha  confermato che,  in assenza di accordi specifici tra le parti, vanno seguite le indicazioni della “tariffa professionale” come previsto dal DM 140/2012 specificando che 

  • il compenso per rappresentanza tributaria può variare tra l'1% e il 5% dell’importo eventualmente  contestato e che 
  • a norma dell’art. 18 del DM 140/2012, in caso di attività con  bassa difficoltà e complessità la riduzione può arrivare al 50%

Compenso commercialista il caso e la decisione del tribunale

Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da un dottore commercialista contro il Fallimento di una società, in particolare per un  contenzioso che ha avuto origine dal decreto del Tribunale di Venezia del 12 ottobre 2017.

 Il commercialista aveva contestato infatti il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della società, il quale aveva liquidato un compenso di €37.000 per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello contro l'Agenzia delle Entrate.

 Il Tribunale di Venezia, successivamente, aveva parzialmente accolto il reclamo del commercialista, rivedendo la liquidazione del compenso in €57.155. Questo valore era stato calcolato sulla base della percentuale minima dell'1% del valore della causa, decurtato del 50% per tenere conto dell'attività professionale già retribuita in precedenza.

Decisioni e Motivazioni del Tribunale 

Il Tribunale di Venezia aveva determinato che la somma di €146.176 già corrisposta al commercialista dalla società in bonis fosse il compenso per prestazioni professionali precedenti, non computabili per la liquidazione del nuovo compenso.

 Il tribunale aveva applicato una decurtazione del 50% al compenso per l'attività difensiva svolta in appello, motivando che il lavoro di studio e difesa era stato già svolto nel giudizio di primo grado e adeguatamente retribuito.

 Inoltre, il tribunale aveva escluso la corresponsione di ulteriori compensi per presunte attività professionali stragiudiziali espletate dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR), in quanto non vi era prova della negoziazione e stipulazione di accordi transattivi.

Compenso commercialista: le conclusioni della Cassazione

Il commercialista ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale. 

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese tra le parti.

 La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, affermando che il tribunale veneziano aveva correttamente applicato i parametri tariffari e giustificato la decurtazione del compenso.

 La Cassazione ha anche rigettato i motivi del ricorso incidentale del Fallimento, considerando manifestamente infondate le eccezioni preliminari e inammissibili le censure sul mancato rispetto delle modalità di determinazione del compenso e sulla responsabilità precontrattuale del commercialista.

In conclusione, la Cassazione ha confermato la legittimità della liquidazione del compenso al commercialista operata dal Tribunale  evidenziando la corretta applicazione delle norme regolamentari e la valutazione delle attività professionali effettivamente svolte. 

Compenso commercialista Riferimenti Normativi

I riferimenti applicabili al caso sono i seguenti:

Art. 26 Legge Fallimentare (L.F.): Reclamo contro i decreti del giudice delegato.

Art. 36 L.F.: Reclamo contro gli atti del curatore.

Art. 111 Costituzione: Impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali.

Art. 28 D.M. 140/2012: Determinazione del compenso per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.

Art. 2233 Codice Civile: Compenso per le prestazioni professionali.

Art. 115 e 116 Codice di Procedura Civile (CPC): Valutazione delle prove.

Art. 360 CPC: Motivi di ricorso per cassazione.

Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Contributo unificato nel processo civile.