Comunicazioni obbligatorie sulle condizioni di lavoro: istruzioni
Con la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti e collaboratori .
Il recente decreto legislativo n. 104 2022 di attuazione della normativa europea ha previsto infatti che vengano comunicati al momento dell'assunzione i dettagli del contratto di lavoro sottoscritto, ampliando gli obblighi già in vigore. Le novità entrano in vigore il 13 agosto p.v. per i contratti stipulati dalla data del 1 agosto ma i lavoratori già assunti possono richiedere l'informativa
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'ispettorato.
Obblighi di comunicazione sulle condizioni di lavoro: chi è interessato
L'ispettorato ricorda che gli obblighi non si applicano solo per i rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, marittimo e della pesca, lavoro domestico e pubblica amministrazione ma anche in caso di:
- − contratto di lavoro somministrato;
- − contratto di lavoro intermittente;
- − collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
- − collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.;
- − contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017).
Viene specificato opportunamente che l'esclusione dall'obbligo per i rapporti di lavoro di durata inferiore a tre ore settimanali non si applica in caso che la durata
- non sia stata predeterminata e
- non sia effettiva (cioè nel caso in cui il prolungamento dell'orario rispetto a quanto concordato si sia verificato per cause impreviste)
I requisiti della predeterminatezza ed effettività di tale durata minima, devono essere presenti ENTRAMBI, altrimenti scatta l'obbligo, e le relative sanzioni in caso di inadempienza.
Modalità di comunicazione ai lavoratori
I datori di lavoro potranno avvalersi di una comunicazione in formato “elettronico” , ad esempio:
- email personale
- e-mail aziendale
- messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale
Si sottolinea anche l'obbligo di conservare le informazioni con prova della trasmissione o della ricezione per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro” e il fatto che in caso di mancata conservazione le comunicazioni stesse saranno ritenute omesse con applicazione delle sanzioni
La tempistica della consegna delle informazioni e le sanzioni
La circolare interviene a chiarire il tema dei tempi previsti per la consegna della documentazione:
L'ispettorato afferma che il datore di lavoro/committente è sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente :
- il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto oppure
- copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
completi delle informazioni richieste.
In caso di omissione va ncontro alla sanzione di cui al comma 2 dell’art. 19 D.Lgs. n. 276/2003 , modificato dallo stesso decreto 104 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
Nell’ipotesi di consegna di tali documenti, ove questi risultino incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.