Comunicazioni obbligatorie sulle condizioni di lavoro: istruzioni

Con la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro  ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti e collaboratori .

 Il recente  decreto legislativo n. 104 2022 di attuazione della normativa europea ha previsto infatti  che vengano comunicati al momento dell'assunzione i dettagli del contratto di lavoro sottoscritto, ampliando gli obblighi già in vigore. Le novità entrano in vigore il 13 agosto p.v. per i contratti  stipulati dalla data del 1 agosto ma i lavoratori già assunti  possono richiedere l'informativa 

Vediamo di seguito  le principali indicazioni dell'ispettorato.

Obblighi di comunicazione sulle condizioni di lavoro: chi è interessato

L'ispettorato ricorda che gli obblighi non si applicano solo per i  rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso  quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, marittimo e della pesca, lavoro domestico e pubblica amministrazione  ma anche  in caso di:

  • − contratto di lavoro somministrato;
  • − contratto di lavoro intermittente;
  • − collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
  • − collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.;
  • − contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017).

Viene specificato opportunamente che l'esclusione dall'obbligo per i rapporti di lavoro di durata inferiore a tre ore settimanali non si applica in caso che la durata 

  1. non sia stata predeterminata e 
  2. non sia effettiva (cioè nel caso in cui il prolungamento dell'orario rispetto a quanto concordato si sia verificato per cause impreviste)

I requisiti della predeterminatezza ed effettività  di tale durata minima, devono essere presenti ENTRAMBI, altrimenti scatta l'obbligo, e le relative sanzioni in caso di inadempienza.

Modalità di comunicazione ai lavoratori

I datori di lavoro potranno avvalersi di una comunicazione in formato “elettronico” , ad esempio: 

  1. email personale
  2. e-mail aziendale  
  3. messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale

Si sottolinea anche l'obbligo di conservare le informazioni con prova della trasmissione o della ricezione per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro” e il fatto che in caso di mancata conservazione le comunicazioni stesse saranno ritenute omesse  con applicazione delle sanzioni 

La tempistica della consegna delle informazioni e le sanzioni

La circolare interviene a chiarire il tema dei tempi previsti per la consegna della documentazione: 

L'ispettorato afferma che  il datore di lavoro/committente è sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente :

  1. il contratto individuale di lavoro  redatto per iscritto oppure 
  2. copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, 

completi delle informazioni richieste.

In caso di omissione va ncontro alla  sanzione di cui al comma 2 dell’art. 19 D.Lgs. n. 276/2003 , modificato dallo stesso decreto 104 che prevede la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni   lavoratore interessato.

Nell’ipotesi di consegna di tali documenti, ove questi risultino incompleti, il datore di  lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori  termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.