Comunicazioni smart working: dal 1 gennaio entro 5 giorni
Con una FAQ pubblicata sul sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che a partire dal 1 gennaio 2022 le comunicazioni riguardanti nuovi accordi per prestazioni di lavoro in modalità agile devono essere inviate al ministero entro 5 giorni dalla data di inizio dello "smart working"
Il termine di 5 giorni riguarda i datori di lavoro privati mentre le agenzie di somministrazione, e il pubblico impiego , hanno una tempistica di 20 giorni dall'inizio del rappoorto di lavoro in modalità agile.
In entrambi i casi , come detto la decorrenza è l'inizio del periodo di smart working, o in caso di proroga, la data finale del periodo precedentemente comunicato.
Va specificato anche che la comunicazione, a seguito delle modifiche apportate dal dl 73 2022, deve essere effettuata con il nuovo modello messo a punto dal ministero e che riguarda i nuovi accordi stipulati per iscritto con i lavoratori a partire dal 1 gennaio 2023 che sono nuovamente obbligatori ma non devono essere allegati alla comunicazione
Per i rapporti già in atto il termine del regime transitorio per le comunicazioni , inizilmanente fissato al 1 settembre è stato prorogato e scade il 1 gennaio 2023 .
Il modello compilato con tutte le informazioni relative all’accordo di lavoro agile va trasmesso con le nuove modalità telematiche attraverso il portale dei servizi on-line del Ministero del Lavoro, "servizi.lavoro.gov.it " accessibile tramite autenticazione con
- SPID oppure
- CIE
Agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
• Referente aziendale: che può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione
• Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.
Il decreto precisa che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente. Il nuovo modello va utilizzato quindi per le modifiche di accordi già presenti o per la nuova istaurazione della modalità agile del rapporto di lavoro decorrenti dal 1 settembre.
Come previsto dalla legge 81 2017 il datore di lavoro deve conservare copia dell’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
Per gli invii di numerose comunicazioni (cd invii massivi ) il Ministero ha reso disponibili in data 9 dicembre 2022 i modelli di file excel utilizzabili per gli invii massivi.