Congedo COVID 2022: nuove precisazioni INPS

I congedi parentali per cause legate al COVID   quarantena o malattia dei figli o sospensioni dell'attività didattica in presenza) sono stati prorogati fino al 31 marzo, data del termine dello stato di emergenza,  dal Decreto legge n. 221 2021 (ora definito Congedo parentale Sars Cov 2)

Si ricorda che sono interessati  tutti i  lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni speciali INPS.La misura era già stata attiva nel 2020 e 2021 

L'INPS  ha pubblicato  le istruzioni sui requisiti le modalità di utilizzo , la cumulabilità e l'esposizione in Uniemens da parte dei datori di lavoro  nella circolare 189 del 17.12.2021, mentre con il messaggio 4564 /2021 è stata comunicata la possibilità di invio delle domande da parte dei lavoratori dipendenti . 

Con il messaggio 327/2022 è stata comunicata la disponibilità della piattaforma di richiesta  anche per i lavoratori autonomi (vedi  ultimo paragrafo).

Vediamo di seguito le principali indicazioni generali sul Congedo parentale COVID fornite nella circolare 189/2021.

Congedo COVID  per i lavoratori dipendenti e autonomi

Come in precedenza  il congedo Covid  consiste  nella possibilità di  astensione dal lavoro   indennizzata  al 50% della retribuzione per i genitori lavoratori con 

  1. figli conviventi minori di anni 14.
  2.  figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non conviventi e senza limite di età, 

che siano 

  •  iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura., oppure 
  •  in quarantena per contatto  Covid 19
  • in malattia da COVID 19 

Potrà  essere utilizzato alternativamente tra i due genitori  (non negli stessi giorni) sia in forma giornaliera che oraria 

I periodi risulteranno comunque  coperti da contribuzione figurativa  

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario  fruiti  per gli stessi motivi dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 e fino alla data del 21 ottobre 2021 (entrata in vigore del decreto legge)   potranno essere convertiti in congedi COVID su domanda dell'interessato.

Il beneficio sarà garantito:

  1. ai lavoratori dipendenti
  2. ai  lavoratori  iscritti alla Gestione separata per quali l'indennizzo sarà pari  al 50%  di 1/365 del reddito individuato per la determinazione dell'indennità di maternità
  3.  ai lavoratori autonomi iscritti alle gestionei speciali INPS  per i quali l'indennizzo è pari a 1/365 della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge , sulla base della tipologia di lavoro svolto .

La circolare 189 2021 specifica che   con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di:

  • lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o
  •  componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, 
  •  non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.

 In mancanza di un’attività da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste.

Congedo non retribuito per i genitori con figli da 14 a 16 anni

Sempre in continuità con i decreti precedenti si prevede anche la possibilità di astensione dal lavoro non retribuita , e senza contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori con figli da 14 a 16 anni .

Congedo parentale SARS COV -2  dipendenti

Come detto, nel  messaggio 4564 sono state fornite  le indicazioni per la presentazione della domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”  da parte dei lavoratori dipendenti

In particolare viene specificato che:

  • la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021
  •  La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021. 
  •  Sarà possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti.  

 AGGIORNAMENTO 21 FEBBRAIO  2022:  con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 798 ha fornito ulteriori aggiornamenti destinati al  proprio personale  che precisano le  modalità  di conversione tra i due tipi di congedo. L'istituto sottolinea che i lavoratori dipendenti che abbiano richiesto congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) o di prolungamento del congedo parentale nel periodo  tra l'inizio effettivo dell'anno scolastico e il 21 20 2022, ( data di entrata in vigore del DL 221 2021)  come nel 2021 possono chiedere all'INPS la trasformazione del congedo ordinario in Congedo parentale Sars cov 2. 

Come precisa il messaggio , però, nel caso in cui sia presentata domanda per un periodo dal 02/09/2021 al 15/09/2021, se l'anno scolastico ha avuto inizio in data 13/09/2021, il periodo dal 02/09/2021 al 12/09/2021 deve essere respinto, mentre può essere indennizzato il periodo dal 13/09/2021 al 15/09/2021.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali :

  •  web,  con credenziali  SPID, CIE, CNS,  sul sito www.inps.it
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il richiedente si impegna a fornire la documentazione , entro 30 giorni dalla presentazione, a pena di rigetto della domanda.

Domande congedo COVID lavoratori autonomi

Anche la presentazione della domanda per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata  deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i canali descritti sopra

Anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”.

 Dopo le informazioni di tipo anagrafico  gli step sono i i seguenti:

  • si deve selezionare,  nella pagina “Tipo richiesta” la categorie  “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
  •  nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”; 
  • indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni  su certificazioni/attestazioni/provvedimento, 
  • cliccare quindi su “AVANTI”;
  •  procedere con l'acquisizione 

ATTENZIONE

Per richiedere invece il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l'opzione “Richiesta per congedo parentale”.