Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima

L’indennità  relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001)  per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima 

Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024.   La posizione  sull'interpretazione estensiva  del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,   per il  calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari  n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato,  secondo INPS,  dall'introduzione del comma 5-ter .

Da notare che l'esatto contrario era stato   affermato  dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).

Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità

Indennità congedo straordinario  D.LGS. 151 2001

L’indennità di congedo straordinario  biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, a norma della legge 104-1992,  è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

 Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

Si ricorda che l'indennità è anticipata  al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia  poi gli importi nel flusso uniemens.

Nella tabella seguente i massimali  2023 per il calcolo dell'indennità

importo massimo di reddito  contributi figurativi annui 
40.366 11.320

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Indennità congedo straordinario: sentenza  Tribunale di Roma del 5.6.2022 

Il caso  trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un  istituto di vigilanza  che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il  congedo straordinario di cui aveva goduto.

Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto   della norma  modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)

Inoltre viene evidenziato che:

  •  durante  il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e  tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che  il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
  • riguardo la  disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il  giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
  • Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità  mentre  nella norma sul  congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate,  dimostra che in questo caso esse  vanno escluse.

Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024

L'istituto  afferma che  l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119,  circoscrivendo  l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.

Secondo l'istituto  la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche  ma  resta un  emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza

Ricorda inoltre che  anche il  Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658  si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità,  affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio 

Allo stesso modo  si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze  ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).