Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima
L’indennità relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima
Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024. La posizione sull'interpretazione estensiva del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per il calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato, secondo INPS, dall'introduzione del comma 5-ter .
Da notare che l'esatto contrario era stato affermato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).
Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità
Indennità congedo straordinario D.LGS. 151 2001
L’indennità di congedo straordinario biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, a norma della legge 104-1992, è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Si ricorda che l'indennità è anticipata al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia poi gli importi nel flusso uniemens.
Nella tabella seguente i massimali 2023 per il calcolo dell'indennità
importo massimo di reddito | contributi figurativi annui |
40.366 | 11.320 |
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Indennità congedo straordinario: sentenza Tribunale di Roma del 5.6.2022
Il caso trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un istituto di vigilanza che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il congedo straordinario di cui aveva goduto.
Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto della norma modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)
Inoltre viene evidenziato che:
- durante il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
- riguardo la disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
- Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità mentre nella norma sul congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate, dimostra che in questo caso esse vanno escluse.
Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024
L'istituto afferma che l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, circoscrivendo l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.
Secondo l'istituto la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche ma resta un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza .
Ricorda inoltre che anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658 si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità, affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio
Allo stesso modo si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).