Congruità manodopera edilizia: nuovi valori dal 1 agosto

Come previsto dal DM 143 2021 che ha fornito le indicazioni per l'attuazione  dell'obbligo di verifica della congruita dei costi della manodopera in edilizia  per i contratti di appalto (DLgs 50 2016 e DL 76-2020) ,  con specifico accordo nazionale firmato il  24 giugno 2022 ,  le parti sociali dell’edilizia : 

  1. ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM , per i datori di lavoro e
  2.  FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, per i lavoratori,

hanno definito le percentuali di incidenza della manodopera per le categorie specialistiche OS, approvando una specifica tabella in allegato all’accordo.

Si ricorda che l'obbligo di verifica della congruita dei costi è attivo già dal 1 novembre 2021 e si applica

  •   a tutti i contratti di applato per lavori pubblici
  • ai contratti di appalto per lavori privati di valore superiore a 70mila euro.

La tabella che riportiamo di seguito è valida  per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata a far data dal 1° agosto 2022 e sarà trasmessa per conoscenza  al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E' stato inoltre concordato che le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare:

  • per gli appalti, anche in corso, 
  • di lavori rientranti nella categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti, ecc.)
  •  nei lavori di bitumatura, 

una specifica sotto categoria con indice di congruità  del costo della manodopera pari al 6%.

 Questo accordo è inserito nella comunicazione della Cnce n.822/2022   disponibile con le precedenti sul sito all’indirizzo https://www.cnce.it/congruita/