Contributi 2022 cooperative agricole per disoccupazione e CIG

Con il messaggio 2225 del 27.5.2022  Inps torna con nuove precisazioni  sugli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984. 

In particolare il messaggio ricorda la novità  della legge di bilancio 2022 ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, per  le imprese cooperative e i loro consorzi , inquadrati nel settore agricoltura 

  • il versamento della contribuzione di finanziamento ASpI 
  • per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI)
  •  e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato

Le istruzioni sono state fornite con la circolare  n. 2/2022. in cui è stato precisato che l’obbligo  sussiste

  •  sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 
  • sia per quelli assunti precedentemente e ancora in forza a tale data.

Tali imprese sono soggette anche per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti  (senza distinzione del tipo di contratto) con contratti  al versamento della contribuzione per il  finanziamento:

  •  della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), 
  • della cassa unica assegni familiari (CUAF) e 
  • dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria, 

A questo fine è stata istituita un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti.

Il messaggio fornisce anche il dettaglio delle istruzioni per le relative compilazioni dei flussi Uniemens

L'istituto ricorda che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, come specificate nelle circolari n. 31/2022 e n. 56/2022 con due tabelle rettificate) sono riscosse nell’ambito della contribuzione agricola unificata.

Riportiamo di seguito le tabelle con gli importi  dei contributi che i datori di lavoro  devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti.

Tabelle  contributi  assistenziali INPS cooperative agricole 

Operai a tempo indeterminato dipendenti di datori cui si applica l'aliquota CUAF

Voci contributive

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF

0,68%

0,68%

CIGO

Fino a 50 dipendenti

1,70%

1,70%

Oltre 50 dipendenti

2%

2%

CIGS

0,90%

0,60%

0,30%

ASpI

1,31%

1,31%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

Operai a tempo indeterminato cui si non  applica l'aliquota CUAF (Dipendente societa cooperative CA3A)

Voci contributive

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF

0

0

CIGO

Fino a 50 dipendenti

1,64%

1,64%

Oltre 50 dipendenti

1,94%

1,94%

CIGS

0,90%

0,60%

0,30%

ASpI

0%

0%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

Apprendisti ( con e senza CA 3A)

Voci contributive

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF

0,11%

0,11%

INAIL

0,30%

0,30%

CIGO

Fino a 50 dipendenti

1,70%

1,70%

Oltre 50 dipendenti

2%

2%

CIGS

0,90%

0,60%

0,30%

ASpI

1,31%

1,31%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

Apprendisti in aziende fino a 9 dipendenti 

Voci contributive

Durata rapporto di lavoro

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF

1° – 12° mese

0,02%

0,02%

CUAF

13° – 24° mese

0,03%

0,03%

CUAF

oltre il 24° mese

0,11%

0,11%

INAIL

1° – 12° mese

0,04%

0,04%

INAIL

13° – 24° mese

0,09%

0,09%

INAIL

oltre il 24° mese

0,30%

0,30%

CIGO

1,70%

1,70%

ASpI

1,31%

1,31%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%