Contributi agrotecnici ENPAIA con F24: causali e nuove precisazioni
Con la Risoluzione 43/e del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata Agrotecnici di ENPAIA (’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)
I nuovi codici contributo saranno operativi dal 15 settembre 2024 e si sono resi necessari a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 che ha statuito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione tramite F24 (articolo 17 d.lgs 241/1997), si applica, tra gli altri, anche all’ ENPAIA, GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI.
Con la risoluzione 46/E del 18 settembre 2024 l'Agenzia comunica che, in sede di compilazione del modello F24 , in corrispondenza del campo “codice posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento va indicato il valore “0”.
Causali contributo ENPAIA e modalità di compilazione
A seguito della convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA, che regola il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla sezione Agrotecnici, sono quindi istituite le seguenti causali contributo
• “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;
• “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte :
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
-
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.