Contributi agrotecnici ENPAIA con F24: causali e nuove precisazioni

Con la Risoluzione 43/e del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate  ha comunicato l'istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata Agrotecnici di  ENPAIA (’Ente Nazionale di Previdenza  per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)  

I nuovi codici contributo saranno operativi dal 15 settembre 2024 e  si sono resi necessari a seguito del  decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 che ha statuito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione  tramite F24 (articolo 17 d.lgs  241/1997), si applica, tra gli altri, anche all’  ENPAIA, GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI.

Con la risoluzione 46/E  del 18 settembre 2024 l'Agenzia  comunica che, in sede di compilazione del modello  F24 , in corrispondenza del campo “codice  posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre,  comunicato dall’ENPAIA. 

Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in  argomento va indicato il valore “0”.

Causali contributo ENPAIA e modalità di compilazione

 A seguito della  convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA,  che regola il  servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti  alla sezione Agrotecnici, sono quindi istituite le seguenti  causali contributo 

• “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;

• “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;

• “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;

• “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;

• “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.

COMPILAZIONE 

In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte :

  • nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), 
  • nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi  a debito versati”, riportando:
    • nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
    •  nel campo “codice sede”, nessun valore;
    •  nel campo “codice posizione”, nessun valore;
    •  nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo  contributivo per il quale si esegue il versamento;
    • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.