Contributi artigiani, commercianti, GS al 31 luglio senza maggiorazione
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 26 luglio una faq di chiarimenti che replica al seguente quesito:
"l’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – avente a oggetto il differimento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione) dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – si applichi anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata. Inoltre, si chiede quale sia l’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 del citato articolo 37".
Sinteticamente l'ADE risponde affermativamente al primo quesito per artigiani e commercianti, vediamo i dettagli di seguito.
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Differimento contributi artigiani e commercianti e Gestione separata
Nella Risposta l'Agenzia precisa in particolare che l’articolo 37 del d.lgs. n. 13 del 2024, al comma 1, prevede che i termini per i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…)” sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Quindi, posto che:
- i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale(per artigiani e commercianti e
- la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata,
come precisato nella circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, devono essere versati “alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine previsto dall’anzidetta disposizione.
L'Agenzia ricorda anche che l’art. 37 comma 2 del DLgs. 13/2024 prevede che possano beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- – applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- – applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- – presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- – partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
L'agenzia conferma quindi che che la disposizione interessi i soggetti menzionati nel citato comma 2, prescindendo, a tal fine, dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti .
Si ricorda che non erano invece interessati alla proroga e quindi versano entro il 31 luglio con maggiorazione :
le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
– i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Versamento con maggiorazione entro il 30 agosto
Va ricordato infine che i versamenti dei contributi per i contribuenti ISA e forfettari sopracitati possono anche essere effettuati entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,40%