Contributi assistenziali esteri fiscalmente esenti se obbligatori

Con la Risposta a interpello n. 24 2024 l'agenzia delle Entrate ha chiarito  il regime fiscale applicabile ai contributi relativi all'assistenza sanitaria versati da un datore di lavoro estero  per il dipendente, cittadino statunitense  residente in Italia,  confermando che si tratta di importi fiscalmente esenti da imposizione se derivanti da obbligo di legge. Vediamo di seguito i dettagli del caso.

Contributi sanitari esteri: iI caso

Il contribuente dichiara di essere un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, dipendente di un datore di lavoro statunitense, e che  ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense invece che all'INPS, in base alla  vigente Convenzione bilaterale tra Italia ed USA.

Il Contribuente ha visto indicare nella propria busta paga, tra le competenze ''aggiunte'' all'imponibile fiscale, anche le voci Medicare e Medical insurance, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro,  quindi  entrambe le voci in busta paga  sono risultate  come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia.

In merito specifica che  la Medicare viene pagata, tramite il datore di lavoro, alla United Social Security Administration  e che la Medical insurance (detta anche Obamacare) fornisce, in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA, una copertura sanitaria a carico del datore di lavoro per i lavoratori ed i loro familiari. Dichiara inoltre che entrambi sono  contributi obbligatori per legge negli USA.

 l'Istante chiedeva conferma sulla possibilità di  riportare nella dichiarazione dei redditi un diverso importo rispetto a quello certificato dal datore di lavoro e di richiedere al datore di lavoro ''il corretto trattamento delle suddette voci (non come fringe benefit)''.

Contributi assistenziali esteri: la risposta dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate risponde , che, in base alle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), i contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero   non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente in Italia nella misura in cui sono ritenuti obbligatori secondo la normativa interna statunitense.

Viene ricordato infatti che il  comma 2 dell' articolo 51 del TUIR stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali  e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni  di legge.

Per quel che attiene, nello specifico, alla rilevanza tributaria dei contributi  previdenziali obbligatori per legge, versati in uno Stato estero, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.2.1 della Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 3  da cui risulta che  anche i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero  dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato  estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare  il reddito di lavoro dipendente del Contribuente.

Va però posta attenzione al fatto che , precisa l'Agenzia delle Entrate ,  la valutazione sull'obbligatorietà dei contributi è di competenza delle autorità statunitensi e chiede quindi  all'istante di rivolgersi alle competenti autorità fiscali estere per ottenere le relative attestazioni che certifichino l'obbligatorietà dei contributi secondo la normativa interna statunitense. 

Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.