Contributi calcio femminile: istruzioni INPS

Con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 Inps fornisce  le istruzioni sugli obblighi contributivi  derivanti dalla l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A   previsto con  la delibera n. 353 del 9 novembre 2020  della Federazione italiana Giuoco Calcio .

La novità è entrata in vigore  a decorrere dal 1° luglio 2022. 

L'istituto comunica quindi l'estensione a tutti gli sportivi professionisti  sopracitati dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS.

Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti .

Figure professionali interessate

L'obbligo riguarda le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo  nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:

  • i direttori sportivi;
  • i direttori tecnici;
  • le atlete calciatrici;
  • gli allenatori;
  • i preparatori atletici.

Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste  si applica l’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti.

Obbligo e aliquote contributive calcio femminile professionistico

 L’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore 

La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.

Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera

Sono dovuti inoltre:

  •  il contributo di solidarietà  nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale
  •  l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore.

I valori minimi e massimi applicabili  sono stati comunicati con la circolare n. 11/2023.

La circolare 24  specifica poi le istruzioni operative per la trasmissione delle dichiarazioni  retributive e contributive 

In caso di nuova apertura di una apposita posizione contributiva dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. seguendo le  indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.