Contributi piccoli coloni e compartecipanti 2022: scadenza 18/7

Con la circolare 77 del 4 luglio 2022 Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2022.

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze:

  1.  18 luglio 2022 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di sabato),
  2. 16 settembre 2022, 
  3. 16 novembre 2022 e 
  4.  16 gennaio 2023.

Il concedente  può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino,  la lettera con i dettagli  e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

Aliquote  e riduzioni contributive 2022

L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2022 è aumentata dello 0,20%

Totale 20,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)

  •  quota lavoratori 8,84%
  • quota concedenti 29,59%

Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri da applicare sono lIseguenti:

  • Assegni familiari: 0,43%
  • Tutela maternità: 0,03%
  • Disoccupazione: 0,34%

Continua ad applicarsi la riiduzione del costo del lavoro ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005a   in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, come segue :

  • Aliquota disoccupazione: 2,75%
  • Esonero  1,00%

QUI LA  TABELLA RIEPILOGATIVA 

Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2022 sono le seguenti:

TERRITORI

MISURA AGEVOLAZIONE

DOVUTO

Non svantaggiati

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

 Contributi INAIL 2022 piccoli coloni e compartecipanti

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,125%

Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%

Va applicata la riduzione previst daldecreto del 1° febbraio 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,  nella misura pari al 15,27% , come isposto  dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147,  alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.