Decreto antifrodi: per i bonus edilizi obbligo di applicazione dei CCNL

Il decreto antifrodi DL 13 2022 " Disposizioni in  materia  di  benefici  normativi  e  contributivi  e   applicazione dei contratti collettivi e per  il  miglioramento  dei   livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022 . 

Oltre a inserire disposizioni di controllo piu stringente sulle cessioni dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi, viene previsto un nuovo specifico obbligo in tema di applicazione del contratti collettivi di lavoro  per ottenere la fruizione   delle varie agevolazioni in tema di ristrutturazione edilizia . 

 In particolare  in caso di lavori   edilizi  di  cui  all'allegato  X  al  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di valore superiore a 70 mila euro  è necessario che le  imprese realizzatrici applichino i  CCNL  stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'adempimento è necessario in particolare per fruire dei seguenti benefici fiscali 

  • Bonus  per ristrutturazione edilizia ,  introdotto dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
  • Ecobonus, sismabonus e bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche,  per adeguamento degli ambienti di lavoro e per le cessioni dei crediti di imposta  previsti dagli   articoli  119,  119-ter,  120  e  121  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
  • Bonus facciate, previsto dall'art. 1  comma 219 legge 160 2019,
  • Bonus verde, previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205, 

La norma specifica inoltre che il  contratto  collettivo  applicato deve essere   indicato :

  •   nell'atto   di  affidamento dei lavori
  • nelle fatture emesse in  relazione all'esecuzione dei lavori. 

La verifica di tale indicazione  diventa obbligatoria per i professionisti  e   i responsabili  dell'assistenza  fiscale che devono   rilasciare,  ove   previsto, il visto di conformita'. 

In fase di controllo l'Agenzia delle entrate,puo'    avvalersi  dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

La disposizione entrerà in  vigore dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 13/2022, avvenuta il 26 febbraio , e si applicherà ai lavori edili avviati a partire dal  27 maggio 2022.