Direttore lavori: non ha responsabilità di sicurezza nel cantiere

Con sentenza del 17 luglio 2020 la Corte di appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale  il  legale rappresentante di una impresa edile esecutrice di lavori di restauro  e il direttore dei lavori, sono stati ritenuti responsabili della  violazione del disposto degli artt. 112, 122 e 126 d. Igs.  81/2008,  che aveva causato a un dipendente un infortunio sul lavoro , (caduta dal muretto che stava realizzando sul terrapieno sottostante) con lesioni personali gravi.

La difesa del datore di lavoro respingeva la  responsabilità  sottolineando l'imprudenza del  comportamento del lavoratore, imanovale esperto, che  aveva autonomamente  deciso di  rimuovere le protezioni predisposte dall'impresa per evitare cadute  per effettuare il lavoro. Inoltre chiamava in causa il direttore dei lavori accusandolo  di ingerenza,  per  aver incaricato il manovale del lavoro  per il quale non erano ancora state predisposte le misure di sicurezza piu adeguate.

La difesa invece del direttore dei lavori precisava, contestando la ricostruzione della corte territoriale, che la sua  presenza era assidua per verificare la buona condotta dei lavori e come previsto dal  d.m. del 3 settembre 1997, n. 417, sulla Tariffa degli  Ingegneri ed Architetti, stabilisce che spettino al Direttore dei lavori: 

  • la direzione  e l'alta sorveglianza con visite periodiche nel numero necessario – a suo esclusivo  giudizio- 
  • l'emanazione gli ordini per l'attuazione dell'opera 
  •  le operazioni di  accertamento della regolare esecuzione dei lavori 
  • assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento,

mentre è esclusa dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera ai lavori.

La cassazione respinge i motivi di ricorso dell'ìimpresario specificando in particolare che per essere abonrme il comportamento del lavoratore non deve essere imprevedibile   ma del tutto estraneo alle mansioni e al contesto mentre, nel caso di specie il   comportamento tenuto dal lavoratore non eccedeva dalle mansioni assegnategli, e non era esorbitante rispetto alla  sfera di rischio  governata dal datore di lavoro.

 Conferma quindi  la responsabilità piena del legale rappresentante dell'impresa edile per non aver predisposto tutte le dovute precauzioni di sicurezza, in particolare per la necessità di realizzare lavori in quota, la presenza del parapetto rimosso dal lavoratore non era comunque sufficiente.

Vengono ritenute invece fondate le motivazioni del direttore dei lavori . Tale figura,  se non previsto per contratto, non è responsabile del rispetto delle  norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che  sono responsabilità diretta del committente) e del datore di lavoro e soggetti che lui delega direttamente.

La cassazione precisa che  il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere anche in caso di infortuni  solo  quando si inserisca, anche solo di fatto,  nell'organizzazione del cantiere, «assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica».  Tale situazione pero va provata  con testimoni o altre evidenze . Il fatto che egli avesse svolto mansioni  organizzative e di verifica sulla sicurezza non era stato provato  per cui  la suprema Corte accogli il suo suo ricorso e cassa la sentenza.