Enti bilaterali: nuove causali contributo

A seguito dell'istituzione di nuovi enti bilaterali (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)  recentemente ratificati dal Ministero del lavoro e iscritti al Repertorio nazionale, con la  Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le relative  causali  per il versamento dei contributi  a loro favore,  con modello F24,  da parte delle aziende aderenti,  tramite riversamento dall'INPS.

Nuove causali contributi enti bilaterali

Si tratta in particolare delle seguenti causali contributo:

  • “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
  • “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
  • “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
  • “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”;
  • “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
  • “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
  • “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”;
  • “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
  • “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
  • “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.

In sede di compilazione del Mod. F24, le causali contributo citate vanno indicate  

  • nella sezione “INPS” (secondo riquadro),
  •  nel campo “causale contributo”, ed 
  • esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Le  suddette causali saranno operativamente efficaci a partire dal 4 novembre 2024.

Contributi per il finanziamento degli enti bilaterali

 Si ricorda che con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, INPS ha adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per 

  • la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi versati dai datori di lavoro e  destinati al finanziamento delle attività , nonché
  •  per la  raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

 nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo  , che l’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e di altri criteri.

Le istruzioni in materia sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1399/2024.