Esenzione fiscale con autocertificazione per la pensione all’estero
L'Agenzia delle Entrate ha fornito con l'Interpello n. 76 del 18 gennaio utili chiarimenti sul tema della documentazione utile a dimostrare i requisiti ai fini dell'esenzione da imposizione in Italia del trattamento pensionistico integrativo percepito da un residente all'estero.
In particolare l'Agenzia ammette l’autocertificazione della residenza da parte del beneficiario per l'applicazione dell'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico erogato dall'ente ex-datore di lavoro a un ex dipendente iscritto all'AIRE e residente in Tunisia.
La richiesta di chiarimenti arrivava dall'ente erogatore in dubbio sull'applicazione dell'esenzione richiesta dall'ex dipendente sulla base della risposta 246 del 16 luglio 2019 in cui l'Agenzia aveva affermato che "spetta ai sostituti d'imposta valutare caso per caso la pertinenza e l'attendibilità della documentazione presentata dai beneficiari effettivi dei redditi''.
A supporto della sua richiesta, l'ex dipendente aveva presentato la seguente documentazione:
- · copia del passaporto;
- · copia della richiesta all'ambasciata d'Italia a Tunisi di iscrizione all'AIRE;
- · certificato di residenza AIRE;
- · domanda di esenzione dall'imposizione italiana sulle pensioni Modello EP I/2 corredata di attestazione rilasciata dall'Autorità fiscale tunisina (in originale e con timbro dell'Autorità fiscale estera).
I documenti per l'esenzione fiscale del residente all'estero
Nella risposta a interpello 76 2023 l'Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che l'articolo 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Tunisia e ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 , prevede la tassazione esclusiva di tutti i redditi da pensione, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti.
Per definire la residenza, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, vanno considerati i seguenti elementi (cosiddette tie breaker rules) , in ordine gerarchico:
- il centro degli interessi vitali,
- il soggiorno abituale e
- la nazionalità del beneficiario del reddito
Pertanto, nel caso di specie, se prevale la residenza tunisina della Contribuente ai sensi delle tie breaker rules, la Contribuente avrà diritto all'esenzione.sul reddito in esame.
In generale il documento chiarisce che l'ente erogatore della prestazione non ha l'obbligo di verificare con specifici elementi fattuali di conferma le dichiarazioni del beneficiario riguardo il domicilio o la residenza ma deve comunque:
- osservare la normale diligenza nell’acquisire ed esaminare tutti i documenti relativi alla residenza formale del richiedente,
- verificando gli elementi fattuali concreti di cui fosse eventualmente a conoscenza.
L'agenzia sottolinea anche che le responsabilità connesse ad eventuali false attestazioni o dichiarazioni del contribuente sono da imputarsi al medesimo contribuente.
Si ricorda inoltre che la documentazione deve essere prodotta per ogni anno in cui il beneficiario della prestazione pensionistica integrativa intende fruire dell'esenzione fiscale.
In merito all'applicazione pratica di questi principi quindi l'Agenzia conferma che " In presenza della documentazione elencata attestante la sussistenza degli elementi formali di una residenza estera (autocertificazione di residenza estera, iscrizione all'AIRE ed attestazione di residenza fiscale da parte delle competenti Autorità estere) per la maggior parte del periodo d'imposta, si ritiene possibile l'applicazione, dell'esenzione fiscale in Italia."