Esonero contributi per assunzioni 2021 di giovani under 36: ecco come fare
Con la pubblicazione del messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 giungono finalmente le istruzioni ai datori di lavoro per usufruire dell'esonero contributivo relativo ad assunzioni e traformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 /previsto dalla legge di bilancio 2021 n. 178-2020).
Sull'argomento erano stata pubblicate le prime istruzioni con circolare 56 2021. (Vedi paragrafi successivi per i dettagli)
Il nuovo messaggio specifica in particolare le modalità per recuperare i contributi arretrati in caso di assunzione già effettuata .
il messaggio ricorda che l'approvazione della Commissione europea sull'agevolazione ha escluso dalla fruizione le imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Viene in particolare specifica to , riguardo ai soggetti esclusi, che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007. Per quanto riguarda il recupero dei contributi arretrati l'istituto specifica che le indicazioni sulle assunzioni effettuate saranno esposte nei i flussi di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 . Va indicata innazitutto la data di assunzione (o di trasformazione di cun contratto a termine ) del dipendente e andra eseguita una registrazione per ogni mese di arretrato ripetendo la sezione “InfoAggcausaliContrib”.
Nel messaggio sono specificati i codici espsressamente istituiti per i contributi
L'istituto precisa inoltre che da dicembre 2021, gli arretrati non potranno più trovare spazio nel flusso e chi non si sarà avvalso della modalità illustrata dovrà ricorrere alla regolarizzazione.
Questa è anche la procedura riservata ai datori di lavoro che successivamente alla assunzione avessero nel frattempo sospeso o cessato l’attività. Infine l'istituto fornisce le istruzioni per sostituire con questa nuova agevolazione l'esonero precedentemente previsto dalla legge di bilancio 2018 (esonero triennale al 50% )
La circolare 56 aveva già precisato che i datori di lavoro possono scegliere fra i due incentivi, anche sulla base del settore e dei limiti degli aiuti di stato imposti dall'Europa.
Esonero assunzioni under 36 2021: a chi spetta
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo[
- non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione,
- l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario .
Esonero assunzioni under 36 2021: per quali rapporti di lavoro
L’incentivo in esame spetta per
- nuove assunzioni a tempo indeterminato e per
- trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,
- anche a scopo di somministrazione
- effettuate nel biennio 2021-2022,
- di soggetti che, alla data dell’evento non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato.
E' applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo in una cooperativa
Restano esclusi :
- rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico,
- contratto di lavoro intermittente o a chiamata,
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
- prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Incentivo assunzioni under 36 2021: come si calcola
L’incentivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata nella misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione .
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Si applica anche sul contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL e le seguenti forme di contribuzione:
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
– il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Durata dell'incentivo assunzioni 2021
L'esonero spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato ma si amplia a quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità
La circolare specifica che il Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea
l’INPS provvederà quindi registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto, sarà a carico dell’utilizzatore.
Per le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, riconosciute successivamente al 31 dicembre 2021, data ultima attualmente prevista dal citato Quadro temporaneo saranno successivamente fornite ulteriori indicazioni.
Coordinamento con altri incentivi assunzioni
L’esonero contributivo under 36 introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con :
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012,
- l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
- nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati, l’esonero non può trovare applicazione
- l’agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
- non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, nello stesso periodo della c.d. Decontribuzione sud (articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021).
ATTENZIONE è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato, anche nella misura pari al 100% dei contributi datoriali previs: ta dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.