Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 giugno 2024 , in sostituzione di quello del 2016, ha introdotto nuove regole sul pagamento del contributo utile per l'esonero dall'obbligo di assunzione di persone disabili in aziende con lavorazioni ad alto rischio.
Il decreto è entrato in vigore dal 1° ottobre 2024 mentre la principale novità che riguarda in pagamenti online è operativa da ieri 3 ottobre.
Sul tema è stata emanata anche una nota Ministeriale di chiarimenti .
Esonero collocamento obbligatorio: come funziona
Le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
In cambio, è dovuto un contributo economico per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile.
L'esonero deve essere richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. L'autocertificazione richiesta dalla procedura include dati come la base di computo e il numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni pericolose.
Non è possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente.
Esonero collocamento obbligatorio: novita sul pagamento
Il decreto dell'11 giugno ha fissato:
- nuovo importo giornaliero
- modalità di pagamento online.
Nello specifico, mentre il pagamento del contributo doveva essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario, a partire dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta .
Inoltre, il decreto ha aggiornato l'importo del contributo esonerativo, che passa
- da 30,64 euro a
- a 39,21 euro
per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Questo aggiornamento è stato introdotto per adeguare gli importi alle nuove disposizioni economiche.
L'importo convenzionale è fissato a 2.587,86 euro per ogni trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.
Disposizioni transitorie per aziende nuove o già esonerate
Tutti gli utenti interessati , comprese le aziende che già utilizzavano l’esonero prima del nuovo decreto dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, per continuare a beneficiare dell'esonero.
Per i nuovi iscritti iIl primo pagamento coprirà il periodo dal momento dell’esecuzione fino alla fine del trimestre di riferimento. I pagamenti successivi, generati dalla procedura telematica, dovranno essere effettuati entro il 10 del primo mese di ogni nuovo trimestre.
In deroga, per i datori di lavoro già esonerati con le vecchie regole, e che desiderano continuare, la quota trimestrale sarà valida per l’intero trimestre (ottobre-dicembre), ATTENZIONE , le aziende possono anche scegliere di non mantenere la continuità, segnalando tale opzione nell’autocertificazione, con l’esonero che decorre dalla data di presentazione della stessa.