Farmacie: INPS corregge le istruzioni sul contributo al FIS

Nuove istruzioni per le farmacie recentemente escluse dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali  istituito  dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125.

Ricordiamo che Fondo  garantisce gli interventi a sostegno del reddito ai dipendenti  dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.  

Inps aveva  pubblicato nella circolare n. 16 2022  la tabella aggiornata dei codici Ateco  delle attività professionali che rientrano nell'ambito di azione del fondo con la novità dell'esclusione  delle farmacie (Codice statistico contributivo 7.02.05  e Codice ATECO 2007 4773.10), inizialmente comprese,  a seguito della mancata firma dell'accordo  del Fondo bilaterale da parte dell'organizzazione del settore, ovvero Federfarma. 

Come preannunciato l'istituto ha emanato  un messaggio specifico (N. 772 2022)  con le istruzioni destinate a questi soggetti:

  •  per il recupero dei contributi ordinari versati finora a partire dal periodo di paga in corso al momento della costituzione del Fondo ( marzo 2020)
  • per l'eventuale integrazione delle competenze dovute al FIS

La regolarizzazione deve avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.

Versamento contributo FIS Farmacie: istruzioni corrette 

Con il messaggio 772 del 16.2 INPS aveva precisato che  ai datori di lavoro interessati che  sarebbe stato attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S”.

Ora ill messaggio n. 1147/2022 rettifica parzialmente le istruzioni  per il versamento contributo ordinario dovuto al FIS

i datori di lavoro dovranno indicare nel flusso UniEmens, all’interno di “DenunciaAziendale” e “AltrePartiteADebito”, l’elemento “AltreADebito" con i seguenti  dati: 

  • in “CausaleADebito”, il codice “M131” o “M149” già in uso;
  •  in “Retribuzione”, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati.
  • in “SommaADebito” l’importo del contributo: (0,45% dell’imponibile contributivo  per le aziende da a più di 5 fino a 15 dipendenti – M149 –  0,65% dell’imponibile contributivo per le aziende con  più di 15 dipendenti – M131).
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