Ferie residue 2022: contributi entro il 20 agosto
Entro il 30 giugno di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e, se queste non sono state fruite interamente, dovranno essere versati i contributi previdenziali corrispondenti.
Il termine ultimo per l'adempimento relativo alle ferie 2022 scade il 20 agosto prossimo.
Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.
Diritto alle ferie e tempi di fruizione
Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .
Occorre inoltre fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle c.d. "ferie solidali", di recente istituzione
In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)
Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
- Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
- le ferie devono essere retribuite ;
- il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
- la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue:
- per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Ciò significa che entro il 30 giugno 2024 dovevano essere godute le ferie maturate nel 2022.
- Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate nel 2021 possono essere dilazionate o monetizzate
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire dell'intero periodo obbligatorio, è possibile per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.
L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Va anche considerato in modo particolare il fatto che il termine per l''assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività lavorativa. Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga
Sanzioni per mancata fruizione delle ferie
Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative previste a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, sono le seguenti:
- Sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori
- Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni
- Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie
Versamento contributivo per ferie non godute: come funziona
In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori dei lavoro devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.
Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione.
La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970. In assenza di accordi specifici, scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.
L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2024 e a versare i relativi contributi entro agosto.
I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.
Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema uniemens.
ATTENZIONE: Il termine per l’obbligazione contributiva è sospeso in caso di interruzione temporanea della prestazione lavorativa (malattia, maternità, Cigo, Cigs e Cig in deroga), riprendendo alla ripresa dell’attività lavorativa.