Filiere agricole: definito l’importo dello sgravio
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, aveva previsto l'esonero :
- a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e
- a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.
Con la circolare 156 2021 e successivamente con i messaggi n. 1216 del 16 marzo 2022 e n. 1373 del 25 marzo 2022 sono state fornite le indicazioni per la gestione dell’esonero per le quali andava inviata domanda fino al 4 maggio 2022, nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) per i datori di lavoro e nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione” per i lavoratori autonomi.
Veniva specificato che allo scadere del termine per le domande di esonero, n caso di esito positivo, a ciascun contribuente viene data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata, o posta elettronica l, con disponibilità degli esiti dell’istanza anche nel “Portale delle agevolazioni”. e a mezzo specifica news tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
La norma prevede anche che i beneficiari devono versare l'importo eventualmente eccedente l’importo autorizzato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite posta elettronica certificata dell’importo autorizzato ovvero della disponibilità dell’esito nel “Portale delle agevolazioni” o nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
Con il messaggio 2581 del 27.6.2022, INPS precisa che gli importi definitivi dell'esonero sono stati comunicati come specificato sopra il 20 giugno 2022
Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia risultato superiore alla contribuzione da versare gli importi sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
Pagamento della contribuzione dovuta eccedente lo sgravio: precisazioni
La contribuzione eccedente l'importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata:
- entro il 20 luglio 2022 in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ooppure
- mediante rateazione , con i soli interessi di dilazione[
Per la determinazione dell’estratto contributivo il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.
Sulle somme versate oltre il termine del 20 luglio 2022 saranno dovute le sanzioni civili ( legge 23 dicembre 2000, n. 388)
L'itituto ricorda anche che la verifica della regolarità contributiva la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero, per cui le irregolarità comporteranno il recupero di quanto fruito.
Modalità di conguaglio nel flusso Uniemens e istanze di riesame
Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti nel flusso Uniemens del beneficio relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo, nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
Alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti beneficiarie verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”per il periodo
- giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) –
- agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive).
Non sarà attribuito alle posizioni contributive con da codici Ateco non rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero.
Il messaggio ricorda infine che le istanze di riesame degli esiti delle domande, dovranno essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro 30 giorni dalla data del messaggio , quindi entro il 27 luglio 2022, e dovranno riportare il seguente oggetto:
“Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________”.