Fondo eccellenze gastronomiche assunzioni: domande rinviate al 12 marzo
Il MASAF con decreto del 4 marzo, preso atto della avvenuta sospensione in data 1 marzo 2024, del servizio di invio e acquisizione del protocollo delle domande di agevolazione relative:
- alla misura “Giovani diplomati” prevista dal decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024, n. 35986
dispone che le domande di contributo potranno essere nuovamente presentate a partire dalle ore 10,00 del 12 marzo 2024 e fino alle ore 12,00 del 13 maggio 2024.
Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione della piattaforma.
Ricordiamo che in data 8 febbraio veniva pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il Decreto dell'Agricoltura del 24 gennaio con il quale si dà attuazione del Decreto ministeriale n° 538507 del 21 ottobre 2022 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, ai sensi dell’articolo 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Con risorse pari a 20 milioni di euro si intende promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano prevedendo contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2022.
In particolare, può essere concesso alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:
- a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;
- b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.
Fondo eccellenze gastronomiche: contributi per chi assume i giovani
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. 21 ottobre 2022. Nello specifico:
- a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
- b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
- c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.; d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
- e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
- g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).
Fondo eccellenze gastronomiche assunzioni: spese ammesse
Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, come previsto all’art. 6 del D.M. 21 ottobre 2022.
I giovani diplomati di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) da non oltre 5 anni dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato;
- b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.
I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di 1 anno ed una durata massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.
Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.
Fondo eccellenze gastronomiche assunzioni: la domanda dal 12.03
Le domande di agevolazione devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024.
Attenzione domande rinviate al 12 marzo per problemi tecnici della piattoforma.
Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa.
Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.
Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal Rappresentante legale dell’impresa, pena l’improcedibilità delle stesse.