Fondo nuove competenze: esame delle domande fino al 31.5.2021

 

Il Fondo nuove competenze è un fondo  di finanziamento  nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di  innovare la produzione  adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma  limitando i costi.

 Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali , infatti,  sono a carico del Fondo, che è stato  istituito  dal decreto Rilancio (n. 34/2020)  e rifinanziato  con risorse più che  raddoppiate  dal Decreto Agosto (n.104/2020)  oltre che dal Fondo sociale europeo.

Qui il testo del bando Fondo Nuove Competenze emanato da ANPAL , cui è affidata la gestione. 

Il decreto prevede,  nello specifico,  la possibilità di ottenere il finanziamento  a fondo perduto da ANPAL  per:

  • le quote di retribuzione  e 
  • i contributi previdenziali 
  •  dei lavoratori occupati  in percorsi formativi  adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa, a seguito della crisi COVID;  

Le risorse finora stanziate sono state esaurite (730 milioni per 40 milioni di ore di formazione)  coprendo le domande inviate fino al 25 maggio 2021 e molte sono rimaste in stand by.

E' giunta in questi giorni conferma nella risposta a una interrogazione parlamentare che  sono in arrivo i Fondi dalla UE legati al progetto React EU. La commissione europea ha dato il via libera all'assegnazione di un miliardo di euro per cui entro novembre ANPAL potrebbe riaprire il bando, dando la precedenza alle aziende che hanno fatto domanda entro la scadenza di giugno 2021.  

Intanto ANPAL ha comunicato, il 12 novembre  scorso  la pubblicazione del decreto 118 2021 che prevede l'utilizzo dei risparmi di spesa pari a 35.411 euro  per  le istanze presentate fino al 31 maggio 2021 alle ore 15.21

Rivediamo  di seguito i requisiti, la procedura per  ottenere i finanziamenti, i principali chiarimenti nelle FAQ ANPAL. e nel documento di chiarimenti del 7.9.2021.

Fondo nuove competenze: accordi sindacali  e progetto 

Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi, che dovevano essere conclusi entro il 30 giugno 2021. Tali accordi devono illustrare  quali sono i fabbisogni di nuove competenze , se 

  • legati alla trasformazione dell' impresa oppure
  •  destinati a promuovere l'occupabilità del lavoratore in altre aziende.

Il  decreto interministeriale (ALLEGATO in fondo all'articolo) richiede  nel progetto una valutazione personalizzata delle competenze del lavoratore dei suoi  bisogni formativi e una valutazione e attestazione trasparente degli obiettivi conseguiti .

 Inoltre   conferma che  i corsi di formazione potranno essere erogati :

  • sia da enti  pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca
  • che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).

Anpal  valuterà le richieste  in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti di formazione continua .   Sulla base del numero di domande  accolte verrà stabilito l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

La  richiesta di finanziamento del Fondo nuove competenze

Il servizio  online che consente di  presentare  le domande per accedere al Fondo è attivo dal 18 gennaio 2021 e fino ad esaurimento,  in MyANPAL, dal menu “Servizi attivi”. Le aziende dovranno effettuare l'accesso a MyANPAL con Spid.

  • Le domande sui moduli allegati al bando o via pec (allegati in fondo all'articolo)  vanno  sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, 
  • vanno allegati l’accordo collettivo, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario destinati alla formazione
  • In caso di società di gruppo può essere inviata una sola istanza complessiva  facendo riferimento ad un unico accordo  sindacale
  • Possono essere presentate da una società più richieste successive, se riguardano lavoratori diversi .
  • Anpal potrà richiedere chiarimenti o integrazioni  comunque ha  dieci giorni per l'approvazione o rigetto, dopo di che scatta il silenzio assenso.
  • La domanda può essere ripresentata in caso di rigetto 
  • I corsi devono iniziare entro 90 giorni dalla data di approvazione  ma  in caso di realizzazione attraverso i Fondi interprofessionali e Formatemp (fondo per i lavoratori in somministrazione) il termine sale a 120 giorni. Come detto, il termine è flessibile secondo le Faq Anpal. (VEDI CHIARIMENTO DEL 7.9.2021)
  • In caso di dubbi è disponibile l’indirizzo Pec dell’Anpal  .

Fondo nuove competenze: i principali chiarimenti nelle FAQ

Anpal nelle risposte ai dubbi pervenuti chiarisce, fra le altre cose,  che :

  • I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di Trattamento integrativo salariale in deroga  non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassa integrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC. Allo stesso modo sono esclusi i lavoratori interessati da contratti di solidarietà.
  • Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle agevolazioni purché  abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
  • Possono utilizzare il Fondo tutti i datori di lavoro imprese o lavoratori autonomi  con dipendenti e che applichino il CCNL di riferimento.
  • Il Fondo Nuove Competenze, essendo una “misura generale” applicabile non selettivamente a tutte le imprese e a tutti i settori economici, non rientra nell’ambito degli aiuti di Stato.
  • Riguardo la certificazione del progetto  le  faq n. 23 e 24  del 27 novembre precisano che:
    1.  Sarebbe preferibile l’attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo;
    2.  I lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro  a seguito delle innovazioni. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.
  • Una risposta del 29 gennaio riguarda la compilazione degli Allegato 1a e 1b dell’istanza e precisa che nelle tabelle dovranno essere riportati per ogni riga le informazioni relative ai lavoratori che hanno lo stesso inquadramento contrattuale.

FNC: progettazione e modello di attestazione finale

Anpal ha emanato un ulteriore documento di istruzioni per la progettazione dei percorsi di riqualificazione, che sostituisce alcuni allegati del primo bando e  fornisce indicazioni operative per le aziende che vogliono utilizzare il Fondo. La nota precisa il set minimo di informazioni che l'attestato deve contenere (riportato nel nuovo allegato 6) e  propone un modello di attestato (nell'allegato 7).

Infine, per agevolare le aziende, sono stati modificati i modelli per richiedere i dati dei singoli lavoratori, sia in fase di presentazione della domanda (allegato 2bis) sia in fase di richiesta di saldo (allegato 4bis e allegato 5bis). 

Viene evidenziato  ad esempio che  "La progettazione per competenze degli interventi deve essere coerente nell’impianto logico e metodologico con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio Nazionale, facendo riferimento o alle qualificazioni ricomprese o ai descrittivi dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (…)  senza essere vincolati alle competenze di un dato Repertorio regionale." Si possono anche utilizzare i quadri di riferimento comunitari delle competenze (quali ad esempio: il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); il Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp); il Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF)). 

FNC   i termini per la realizzazione dei corsi 

Il 25 marzo  2021 sono state aggiornate le FAQ presenti sul sito ANPAL  con i tre importanti chiarimenti che seguono:

FAQ 28. L’art. 5 dell'avviso stabilisce i termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze: 

  • 90 giorni dall’approvazione dell'istanza e 
  • 120 giorni dall’approvazione dell'istanza, in caso di istanza presentata e/o realizzata con l'intervento dei Fondi paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito. 

Le attività finali di Individuazione o validazione e messa in trasparenza delle competenze sono ricomprese in tali termini? 

I termini individuati all'art. 5 dell’avviso sono riferiti solo alla realizzazione e conclusione delle attività di sviluppo delle competenze. Le ulteriori attività finali, successive all'attività formativa, utili per redigere l'attestazione delle competenze sono da intendersi al di fuori del termine dei 90 e 120 giorni. Si precisa però che la richiesta di saldo, unitamente all'attestazione delle competenze, deve essere presentata ad ANPAL entro 40 giorni dalla conclusione delle attività formative, se l'istanza è stata presentata prima del 18/02/2021 o entro 20 giorni se l'istanza è stata presentata dal 18/02/2021. 

FAQ 29. Qualora alcuni lavoratori inseriti nell’elenco lavoratori inviato in fase di istanza e oggetto di ammissione a contributo non possano prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze per motivazioni differenti (a titolo di esempio aspettativa, dimissioni, distacco, inabilità al lavoro temporaneo/permanente, infortunio, malattia, rinuncia al corso, etc…) è possibile procedere alla loro sostituzione? 

Al fine di garantire il completo svolgimento delle attività formative per tutti i dipendenti nonché al fine di evitare variazioni al Piano formativo approvato dalla Regione competente, si precisa che non è possibile procedere alla sostituzione del personale che, per qualunque motivazione, non possa prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze. Per tali dipendenti sarà possibile presentare un'altra istanza di contributo.

FAQ 30È possibile presentare istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che tempo determinato? L'istanza va presentata dall'azienda utilizzatrice o dal datore di lavoro (Agenzia per il Lavoro)?

SI. È possibile presentare istanza sia per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'istanza deve essere presentata dal datore di lavoro.

Chiarimenti del 7 settembre 2021

In materia di scadenze per la realizzazione dei percorsi formativi  ANPAL ha chiarito nella nota allegata che :

  1. il termine dei 120 giorni si applica a tutte le istanze (cumulative e singole) che prevedono l ’adesione ai Fondi  paritetici ovvero per tutte quelle istanze che prevedono  percorsi di sviluppoi a valere sul Conto di sistema di un Fondo paritetico Interprofessionale . ll termine di 120 giorni potrà essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del datore di lavoro  per dare evidenza del coinvolgimento dei Fondi.A  questo fine è obbligatorio che l’azienda invii tramite PEC ad 2 ANPAL all’indirizzo [email protected] la comunicazione di a vvenuta adesione e -o di approvazione del Piano formativo da parte dei Fondi.
  2. Per il computo dei termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e per la presentazione della richiesta di saldo, si chiede alle aziende di far riferimento agli atti susseguenti con i quali ANPAL si è espressa in relazione alle singole istanze. Per ragioni di tipo tecnico, infatti, il sistema applicativo può non essere contestualmente aggiornato
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