Fondo solidarietà telecomunicazioni: assegni di integrazione
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il fondo garantisce la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS fornisce le istruzioni aggiornate
Viene anche precisato che , oltre all'assegno di integrazione salariale, il Fondo prevede finanziamenti per programmi di formazione professionale e assegni straordinari per facilitare l'esodo di lavoratori prossimi al pensionamento. L'Istituti rinvia per questi aspetti e per le modalità di esposizione a prossimi messaggi.
Assegno di Integrazione Salariale misura durata finanziamento
L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo.
Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.
Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione,
- un contributo ordinario dello 0,80%
- un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.
Per l'anno 2024, il massimale è fissato a 1.392,89 euro. L'importo dell'assegno non è soggetto alla riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e comprende l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per i beneficiari con nuclei familiari senza figli a carico.
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.
Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:
- Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
- Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
- Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.
Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI
Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.
La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.
Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.
Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.
Fondo teelecomunicazioni : modalità di Presentazione delle Domande
Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa.
In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.
È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.
Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:
- devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
- corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.
È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.