Fondo Spettacolo: versamenti per le nuove categorie entro il 31.1.2022
Il decreto Sostegni bis ha previsto l'allargamento dell'obbligo di iscrizione al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps , a due nuove tipologie di attività retribuite:
- insegnamento/formazione svolte in enti accreditati o enti pubblici
- promozione e diffusione di spettacoli teatrali cinematografici televisivi e audiovisivi ed eventi in genere, senza scopi istituzionali o sociali.
L'obbligo decorre dal 1 luglio 2021.
E' stata pubblicata il 20 ottobre 2021 dall'Inps la circolare n. 155/2021 con le istruzioni operative per adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali riguardanti questi lavoratori.
Attività di insegnamento e formazione retribuite
L'obbligo di iscrizione riguarda i casi in cui le attività siano strettamente connesse con le stesse discipline per le quali il soggetto è iscritto al Fondo, mentre è escluso in caso di materie diverse.
Attività promozionali
L'obbligo assicurativo si applica a tutte le attività quelle che non siano già assoggettabili in base alla normativa vigente, senza riguardo
- né al fatto che l'azienda sia pubblica o privata
- né al tipo di attività svolta del lavoratore , cioè anche nei casi in cui non si tratti di attività professionali legate al settore dello spettacolo
Istruzioni operative e codici
Dal 1° luglio 2021, i datori di lavoro/committenti sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni retributive e contributive relative alle attività di formazione/insegnamento ovvero alle attività di promozione secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fpls già illustrate con la circolare n. 154/2014 e con il messaggio n. 5327/2015.
il datore di lavoro/committente sarà tenuto a compilare l’elemento <CodiceQualifica> della sezione <DatiParticolari> del flusso UniEmens utilizzando uno dei seguenti codici:
- 901 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
- 902 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005;
- 903 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
- 904 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005.
I flussi che espongono i nuovi <CodiciQualifica> potranno essere inviati a partire dal 1° novembre 2021.
La regolarizzazione dei periodi dal 1 luglio alla data della circolare può essere effettuata entro il terzo mese successivo dalla data di pubblicazione della circolare (20 ottobre ) quindi entro il 31 gennaio 2021.
La circolare ricorda infine che in via eccezionale per le nuove fattispecie è escluso l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità.