Fondo Spettacolo: versamenti per le nuove categorie entro il 31.1.2022

Il decreto Sostegni bis ha previsto l'allargamento dell'obbligo di iscrizione al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps , a due nuove tipologie  di attività  retribuite: 

  1. insegnamento/formazione  svolte in enti accreditati o enti pubblici
  2. promozione  e diffusione di spettacoli teatrali cinematografici televisivi e audiovisivi ed eventi in genere, senza scopi istituzionali o sociali.

L'obbligo decorre dal 1 luglio 2021.

E' stata pubblicata il 20 ottobre 2021 dall'Inps  la circolare n. 155/2021  con le istruzioni operative per adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali  riguardanti questi lavoratori.

Attività di insegnamento e formazione retribuite  

L'obbligo  di iscrizione riguarda i casi in cui le attività siano  strettamente connesse con le stesse discipline per le quali il soggetto è iscritto al Fondo, mentre è escluso in caso di materie diverse. 

Attività promozionali 

L'obbligo assicurativo si applica a tutte  le attività quelle che non siano già assoggettabili in base alla normativa vigente,  senza riguardo  

  • né  al fatto che l'azienda sia pubblica o privata 
  • né al tipo di attività svolta del lavoratore , cioè anche nei casi in cui non si tratti di attività professionali legate al settore dello spettacolo 

Istruzioni operative e codici

Dal 1° luglio 2021, i datori di lavoro/committenti sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni retributive e contributive relative alle attività di formazione/insegnamento ovvero alle attività di promozione secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fpls  già illustrate con la circolare n. 154/2014 e con il messaggio n. 5327/2015.

 il datore di lavoro/committente sarà tenuto a compilare l’elemento <CodiceQualifica> della sezione <DatiParticolari> del flusso UniEmens utilizzando uno dei seguenti codici:

  • 901 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
  • 902 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005;
  •  903 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
  •  904 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005.

I flussi che espongono i nuovi <CodiciQualifica> potranno essere inviati a partire dal 1° novembre 2021.

La regolarizzazione dei periodi dal 1 luglio alla data della circolare può essere effettuata entro il terzo mese successivo  dalla data di  pubblicazione della circolare (20 ottobre )  quindi entro il 31 gennaio 2021.

La circolare ricorda infine che in via eccezionale  per le nuove fattispecie  è escluso l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità.