Fondo trasporto aereo: ulteriori istruzioni per le prestazioni integrative

La   nuova gestione dei  pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stata  descritta dalla circolare  inps 61 del 24 maggio 2022 , 

Il  processo amministrativo  prevede :

  • La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS  esclusivamente tramite Uniemens con riduzione dei tempi di erogazione
  •  Proattività dell’istruttoria con individuazione  preventiva e sulla eventuale rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito del pagamento
  • nuovi criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento: dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento. Le modalità di calcolo  sono illustrate nell’Allegato n. 1.
  • obbligo di  esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà determinato il valore della retribuzione oraria.

Domanda di accesso alla prestazione integrativa della CIGS

La circolare riepilogava le modifiche intervenute con i decreti emergenziali (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  legge 30 dicembre 2020, n. 178,  decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  e ricorda va come comunicato con il  messaggio n. 1336/2021:  il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica 31.3.2022 va neutralizzato:  il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.

ATTENZIONE :   A partire dal 24 maggio 2022, data di pubblicazione della circolare, le domande di accesso  ricadenti  nel periodo citato  dovranno essere presentate con le consuete modalità e dovranno contenere anche le coordinate bancarie di ciascun beneficiario.

Per le istanze presentate a decorrere dal 1° aprile 2023 non rientranti nell’ambito di applicazione del citato messaggio n. 1336/2021 vedi ultimo paragrafo

Nuova modalità di pagamento CIGS Fondo aereo

Dopo la delibera  del Comitato amministratore e le verifiche , la Struttura territoriale INPS provvede, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione con  mandato di pagamento con cadenza mensile 

L’azienda non sarà più obbligata all’invio dei file mensili  in quanto l’ammontare per il  singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili.

In sintesi

Adempimento

Decorrenza

Modalità

Comunicazione retribuzione mensile

Giugno 2022

Denuncia Uniemens del mese di competenza

Presentazione domande ex messaggio n. 1336/2021

Data di pubblicazione della presente circolare

Consuete modalità di presentazione, con l’aggiunta in domanda dell’IBAN relativo a ciascun beneficiario

Presentazione domande non rientranti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021

Dal 1° Aprile 2023

Termini e modalità di presentazione della domanda saranno definiti con successivo messaggio

AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2023 

In merito al nuovo processo di gestione dei pagamenti con la circolare 87 del 17 ottobre 2023 INPS ha chiarito alcuni profili operativi.

Vengono in particolare ricordate le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione  a decorrere dal 1° aprile 2023 per cui tornano ad applicarsi  le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016,  per il quale  il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sono i dodici mesi immediatamente precedenti l’istanza,

Ad evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio nei casi in cui non abbia prestato la propria attività lavorativa per  eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia),   per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data del 17 OTTOBRE  2023, il periodo di riferimento dei dodici mesi,  sarà considerato “mobile”, con la possibilità di retrocedere  la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.

Semplificazioni  domanda di accesso alla prestazione integrativa

 A decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati.

Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito www.inps.it, scrivendo sul campo "Ricerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Cliccando su "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come "Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l'autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio domande assegno emergenziale".

Da questa applicazione, nella sezione "Area di download", sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario

Con il messaggio 4139 2023   sono fornite ulteriori  indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.

Tra le altre precisazioni viene  sottolineato che per il  calcolo della retribuzione mensile, in caso di neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.