Frontalieri Svizzera: firmato l’ accordo sul telelavoro

Con la legge 83 del 16 giugno 2023  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo  Italia Svizzera  sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri (vedi il testo in fondo all'articolo

L'accordo Italia Svizzera  era stato  firmato il 23 dicembre  2020  insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione  sulle doppie imposizioni , era stato ratificato dal Consiglio federale Svizzero nel 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2024   Il precedente accordo era datato 1974.  

 L'accordo  si applicherà  solo ai lavoratori  assunti  dalla data di entrata in vigore della legge. 

AGGIORNAMENTO 7 giugno 2024 

Un comunicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia  informa che è stato firmato il nuovo  Protocollo  tecnico di modifica dell'Accordo del dicembre 2020  sul tema del telelavoro.

Questo il testo :

Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno firmato a Roma e a Berna un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri. Il Protocollo disciplina durevolmente l'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri.

Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25 per cento del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.

La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall'Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.

Vediamo di seguito gli  aspetti principali della legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera . 

Imposizione fiscale frontalieri 2024

Dal 2024 è prevista una  tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta ( la normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia a  non piu di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia   sono tassati esclusivamente in Svizzera )

 Tassazione frontalieri per tutti gli stati confinanti 

La legge   contiene una norma applicabile a tutti i frontalieri, che individua una franchigia di non imposizione fiscale che sale da 7500 a 10mila euro. 

Aumento imposta lavoro dipendente regime ordinario 

L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente  per i nuovi frontalieri  (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa  all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione.  In un contestuale scambio di lettere è stato anche precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori.

Regime transitorio

I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese  e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.

Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che  fino alla fine del 2033  verserà una compensazione  a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale. 

Definizione di frontaliere

Il nuovo accordo definisce  “lavoratore frontaliere”  colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio. 

Aspetti previdenziali

Dal punto di vista previdenziale e assistenziale si prevedono 

  • calcolo della NASPI  secondo il Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali UE  per cui il lavoratore frontaliere nel caso la  sua Naspi risulti inferiore, ricevera un indennità di disoccupazione analogo a quello dei residenti in svizzera  
  •  non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato i in cui viene svolta l'attività lavorativa 
  • deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.

Zone  interessate dall'Accordo Italia-Svizzera

Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree:

  • per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: – dei Grigioni; – del Ticino; – del Vallese;
  •  per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: – Lombardia; – Piemonte; – Valle d’Aosta; – Provincia Autonoma di Bolzano.

Cooperazione amministrativa  e contenzioso

Per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi  imposti dall'Accordo , lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto  si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento,  in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore,    i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"

L’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

E' prevista  infine una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione  amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo.

Allegati: