Gite in moto durante la malattia: licenziamento legittimo

Con ordinanza n. 29280 del 7 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha  confermato la decisione dei giudici di merito  in un caso di licenziamento per giusta causa di un dipendente  che durante il periodo di malattia aveva   effettuato svariate uscite in moto.

Il recesso  della SPA presso cui era impiegato come autista, era stato intimato per giusta causa, sulla base della  alla contestata violazione dell'obbligo  di cautela,  in quanto il dipendente , durante il  periodo di assenza dal lavoro determinata dall'infortunio e seguito del quale aveva riportato plurime fratture alle costole, si era messo in più occasioni alla guida sportiva di un motociclo di oltre 230 kg di peso  per recarsi al mare

 A fondamento della decisione i giudici della Corte di appello avevano rilevato che 

  •   era stata provata l'effettiva  commissione, da parte del lavoratore, del comportamento descritto nella contestazione disciplinare,
  •  dalla istruttoria poteva dirsi accertata la mancanza del lavoratore per ilcarattere volontario e cosciente della condotta  che ha messoa rischio della guarigione; 
  • la violazione accertata era idonea a ledere il vincolo fiduciario, in  considerazione del carattere ludico e non necessitato dell'attività  svolta dal dipendente;

Ragioni per le quali la sanzione espulsiva veniva considerata proporzionata ai fatti contestati ed accertati.

 La  Cassazione  ha confermato la sentenza respingendo il ricorso come inabbissibile in quanto ha ritenuto adeguatamente   fondata la motivazione  che ha considerato pregiudizievole per l'iter di  guarigione il comportamento del lavoratore .Il fatto è stato inoltre considerato di gravità tale da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro , motivo questo di giusta causa di licenziamento 

Inoltre la Cassazione ha sottolineato che l'importanza del  disvalore della  condotta  del dipendente come modello  diseducativo e disincentivante nell'ambiente di lavoro  non rispettoso delle direttive datoriali, oltre che degli obblighi generali di correttezza e buona fede.