Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)

Il Ministero del lavoro ha pubblicato  la nota n.12607 del 16.07.2024 per riepilogare tutte le indicazioni utili nella gestione delle attività relative ai beneficiari dell’Assegno di inclusione.

In particolare, la nota ministeriale  approfondisce:

  • decadenza o sospensione pagamento beneficio;
  • esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
  • mantenimento del possesso dei requisiti;
  • cambi di residenza;
  • istanze di riesame.

Assegno di inclusione: decadenza o sospensione pagamento beneficio

Cosa succede in caso di mancata presentazione ai servizi sociali e quali sono gli obblighi dei beneficiari?

Conseguenze

  • Decadenza del beneficio: se non ci si presenta alle convocazioni senza giustificato motivo.

Obblighi dei Beneficiari

  • Presentazione spontanea: anche senza convocazione, i beneficiari devono presentarsi ai servizi entro i tempi stabiliti dalla norma.

Tempistiche di Presentazione

  • Incontri entro 120 giorni:
    • Dalla sottoscrizione del PAD (piano di assistenza domiciliare).
    • Per le domande ADI pervenute all'INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla trasmissione dei dati ai comuni tramite la piattaforma GePI.

Sospensione del Beneficio

  • In caso di mancata presentazione: Il beneficio viene sospeso.
  • Decorrenza sospensione: Dal mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione.

Inoltre le registrazioni degli incontri o presentazioni, pervenute all'INPS tramite GePI entro il 20 del mese successivo alla scadenza, saranno elaborate in tempo utile per i pagamenti mensili. Le registrazioni inserite dopo tale data saranno elaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno le mensilità spettanti non percepite come arretrati.

Assegno di inclusione: esclusione dagli obblighi di monitoraggio

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI, pena la sospensione del beneficio.

In una fase successiva, in base agli  esiti  dell’analisi  preliminare  da  parte  dei  servizi  sociali  e  alla  registrazione  in  piattaforma  GePI  delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 ed i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.

Hanno  comunque  l’obbligo  di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio anche coloro che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a  sottoscrivere  un  Patto  di  servizio  personalizzato  con  i  servizi  per  il  lavoro.

Chi è escluso dall’obbligo di presentazione? Sono esclusi i componenti:

  • il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni,
  • con  disabilità  certificata  ai  fini  ISEE  e  
  • inseriti  in  percorsi  di  protezione  relativi  alla violenza  di  genere  e  le  donne  vittime  di  violenza,  con  o  senza  figli,  prese  in  carico  da  centri  antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre  ai  soggetti  esonerati  di  età  pari  o  superiore  a  60  anni  o  con  disabilità.  In  questo  caso  è  obbligatoria  la sottoscrizione  del  Patto  di  Inclusione  Sociale  (PaIS)  e  la  partecipazione  per  almeno  un  componente  adulto  ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria  posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.

È obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni, in caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico.

Assegno di inclusione: mantenimento del possesso dei requisiti

Si  ricorda  che  i  requisiti  di  accesso  alla  domanda  devono  essere  posseduti  nel  corso  di  tutto  il  periodo  di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. Il  nucleo  decade in caso:  

  • di variazioni che comportano la decadenza (ad esempio compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura –  persone di 60 o più anni o con disabilità o in condizioni di svantaggio), o
  • di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una  convocazione  da  parte  dei  servizi).

L’aggiornamento  sull’avvenuta  decadenza  viene effettuata telematicamente  da  INPS  alla  piattaforma  SIISL  e  a  GePI. Si ricorda inoltre che l’aggiornamento  delle  piattaforme  può richiedere qualche giorno.

Assegno di inclusione: cambi di residenza

Come indicato da INPS nel Messaggio numero 2146 del 06 giugno 2024 (leggi anche Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati) , l’Istituto ha messo a disposizione per i cambi  di  residenza  una  nuova  funzionalità  che  consente  di  indicare  eventuali  variazioni  dei  dati  relativi  alla residenza dichiarati nella domanda.

Le applicazioni sono disponibili sul sito Istituzionale INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.

Nel  citato  Messaggio  del  6  giugno  2024,  INPS  specifica  inoltre  che,  allo  stato  attuale  non  è  ancora  possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.

Assegno di inclusione: istanze riesame

Per quanto riguarda le domande  respinte è  disponibile  il dettaglio delle causali delle domande respinte:

  • dal  29  febbraio  nella  procedura  ADI,  accessibile  dal  portale  istituzionale dell’INPS,
  • per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente,
  • o  presentare  ricorso  giudiziario
  • entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito.  

Gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell’evidenza per  le  domande  ADI  poste  in  evidenza  alle  sedi  per  omissioni  o difformità della DSU ISEE.

Eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza saranno richiesti agli Utenti dalle Sedi una volta presa in carico la domanda.

I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per 

  • integrare la documentazione,
  • colmare le omissioni oppure
  • ripresentare una nuova DSU presso la sede.

Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

Certificazioni di svantaggio: come indicato nel citato messaggio del 6 giugno, INPS ha anche fornito indicazioni in merito  alla  gestione  delle  istanze  di  riesame.   In  particolare,  per  la  verifica  della  condizione  di  svantaggio  è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle Strutture territoriali dell’INPS.

Nel  caso  in  cui  l’esito  negativo  derivi  da  un  errata  indicazione  nella  domanda  dell’Amministrazione  che  ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la Struttura territoriale,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dagli  utenti,  deve  accertare  direttamente  con  la  o  le Amministrazioni competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.

A  seguito  dell’esito  positivo  della  verifica,  comunicata  formalmente  dall’Amministrazione  competente  alla Struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.

La funzionalità di sblocco non deve essere utilizzata fuori dai casi e con modalità diverse da quelle indicate, in quanto è nella piena responsabilità delle Amministrazioni competenti la verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza.

Nel caso in cui, pur in presenza di documentazione presentata dal richiedente, la Struttura territoriale non riceva conferma  circa  la  condizione  di  svantaggio  e  l’inserimento  nei  programmi  di  cura  e  assistenza,  dalla  o  dalle Amministrazioni  competenti,  può  comunicare  alle  Direzioni  centrali  competenti  dell’Istituto  la  o  le  diverse Amministrazioni con le quali verificare tali condizioni e la domanda ripeterà l’iter di verifica.

La  comunicazione  alle  Direzioni  centrali  competenti  può  essere  effettuata  anche  in  fase  di  istruttoria  della domanda  presentata  allorché  il  richiedente,  prima  dell’esito  della  stessa  istruttoria,  comunichi  alla  Struttura territoriale  di  avere  indicato  in  domanda  un’Amministrazione  errata  (ad  esempio,  abbia  indicato  un  comune invece della struttura sanitaria competente)”.

Si precisa, infine, che la funzionalità di sblocco per le sedi è stata rilasciata, mentre quella di correzione verrà rilasciata nei prossimi giorni.