Istruttori e direttori sportivi: opzione ex Enpals in scadenza il 30 giugno

Con il  messaggio INPS 1190 del 20 marzo 2024  sono state fornite  le istruzioni per  l'opzione  di mantenimento del regime previdenziale  del  Fondo Lavoratori dello Spettacolo  e per la regolarizzazione contributiva richiesta ai datori di lavoro /committenti dei lavoratori del settore sportivo 

Si ricorda che la scelta del regime previdenziale  è richiesta a 

  1.   istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, 
  2.  direttori tecnici e  istruttori presso società sportive  già iscritte allo stesso Fondo

a seguito delle modifiche apportate con i decreti di riforma dello sport che  prevedono  per tutti i lavoratori sportivi iscrizione alla Gestione Separata se collaboratori o autonomi e al Fondo previdenziale lavoratori sportivi se subordinati

II termine  per la comunicazione era stato inizialmente fissato al  31 dicembre ed è stato prorogato al  30 giugno 2024 dal decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024  .

 In caso di mancato esercizio dell'opzione i lavoratori  passano automaticamente alla nuova disciplina previdenziale  prevista dal DLGS 36 2021 ovvero alla Gestione separata.

Di seguito le istruzioni operative INPS.

Istruttori e direttori tecnici sportivi: invio opzione per Fpls (Ex Enpals)

Il messaggio INPS precisava che la facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultavano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle predette qualifiche professionali.

L’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli  che si instaurino  successivamente  per le stesse attività 

Per l'opzione è disponibile una specifica procedura telematica,  sul sito inps.it accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) 

Va seguito il  percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.

Al termine  l’assicurato riceverà una conferma  della scelta effettuata 

Va anche ricordato che i lavoratori devono dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell'opzione esercitata e dell'accoglimento della richiesta  da parte dell'INPS.

Uniemens da novembre e regolarizzazione luglio -ottobre 2023

Il messaggio fornisce quindi le precise indicazioni sulle comunicazioni Uniemens  relative  ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023 per :

  1.  i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, e
  2. i lavoratori con un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, 

secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154 del 3 dicembre 2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015. 

REGOLARIZZAZIONE LUGLIO -OTTOBRE 

L'istituto precisa infine  le  procedure specifiche  di comunicazione 

  • per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
  • per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo

 Si specifica che le regolarizzazioni trasmesse entro il 30 settembre 2024   saranno definite al “Nuovo Recupero Crediti” senza aggravio di sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.