Lavoro autonomo occasionale: si rischia la sospensione dell’attività
Il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto Fisco Lavoro, nella versione definiva della Legge di conversione 215/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, prescrive delle importanti novità in tema di contrasto al lavoro irregolare.
Queste norme sono contenute nell’articolo 13 del Decreto Fisco Lavoro, che modifica l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008, il Testo unico per la sicurezza sul lavoro.
È previsto che, al fine “di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.
Il provvedimento non trova applicazione solo nel caso in cui “il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”.
Sulla questione è già intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare numero 3/2021, sulla quale si precisa che “ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL”, e che “la nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo”.
Quindi, le nuove disposizioni prevedono la sospensione dell’attività dell’impresa nel caso in cui, in seguito ad accesso ispettivo, venga rilevata una percentuale di lavoratori irregolari pari al 10% dei presenti. L’unica eccezione è costituita dalla situazione in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato nell’impresa.
Se per il lavoro irregolare (genericamente qualificato come tale) la norma novellata, più che una novità, costituisce una stretta (precedentemente il limite previsto per la sospensione dell’attiva era il 20% dei lavoratori presenti), il vero cambiamento si ritrova in relazione ai lavoratori autonomi occasionali impiegati dall’impresa.
Il lavoro autonomo occasionale, sempre per effetto del Decreto Fisco e Lavoro, è stato gravato di un nuovo adempimento: l’obbligo di comunicazione preventiva di inizio della prestazione, da effettuarsi, a cura del committente, all’Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Per un approfondimento è possibile leggere l’articolo Lavoro autonomo occasionale: nuovi obblighi dal 2022.
Quindi, l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008, così come adesso novellato, inserisce i lavoratori autonomi occasionali tra i soggetti da computare ai fini del calcolo di quel 10% di lavoratori irregolari che conducono alla sospensione dell’attività dell’impresa; considerando che, per tutte le imprese con un numero di lavoratori compresi tra due e dieci, il 10% di questi è costituito da una sola persona, il provvedimento di sospensione dell’attività può scattare anche per la presenza del solo lavoratore autonomo occasionale “in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.
Va precisato che, anche se la scrittura della norma presenta un certo di livello di ambiguità, ai fini della qualificazione del lavoratore autonomo occasionale come lavoratore irregolare dovrebbe importare solo l’assenza delle “condizioni richieste dalla normativa”, non essendo sufficiente la mancanza della comunicazione preventiva (per questa violazione è previsto uno specifico impianto sanzionatorio).
Le “condizioni richieste dalla normativa” altro non sono che i requisiti oggettivi previsti dalla normativa di riferimento. Il lavoro autonomo occasionale, per essere considerato tale, richiede la mancanza del vincolo di subordinazione, l’autonomia organizzativa, la mancanza di vincoli e obblighi su tempi e orari nell’esecuzione della prestazione, e l’occasionalità della stessa; in mancanza di uno o più di questi elementi il lavoro espletato può non rispondere ai requisiti che lo qualificano come autonomo o come occasionale, o come entrambi. In questo caso, di conseguenza, i lavoratori (inquadrati come autonomi occasionali) trovati in azienda in sede di ispezione potrebbero essere considerati irregolari, con tutte le conseguenze prima descritte in tema di sospensione dell’attività dell’impresa.