Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti
Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni INPS n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori del settore sportivo sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/ 2021 il primo luglio scorso.
L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina specificata dai decreti attuativi e correttivi con riguardo in particolare a:
- definizione dei lavoratori sportivi e
- al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.
Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico
Riportiamo le principali indicazioni della circolare di seguito
Lavoratori sportivi subordinati – apprendistato
Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :
- i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
- i lavoratori subordinati del settore dilettantistico
Circa le tutele e gli obblighi contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione sul flusso UniEmens.
Tabella aliquote lavoratori sportivi subordinati
assicurazione |
Aliquota
|
IVS (di cui 9,19% a carico lavoratore) |
33% |
NASpI (contribuzione ordinaria) |
1,31% |
NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)
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0,30% |
Fondo di Garanzia TFR* |
0,20% |
Maternità |
0,46% |
Malattia
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2,22% |
CUAF |
0,68%
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FIS – fino a 5 dipendenti (di cui 0,17% a carico del dipendente)
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0,50%
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FIS – oltre 5 dipendenti (di cui 0,27% a carico del dipendente)
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0,80% |
Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione UNIEMENS dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre 2023 (entro il 31 dicembre 2023).
Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati e autonomi
A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare, anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è quindi fissata
- al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione),
- ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
Si applicano anche le aliquote aggiuntive sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al
- 27,03% per i co.co.co. e al
- 26.23% per i professionisti).
La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.
Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.
ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche si calcola sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro.
Il pagamento della contribuzione per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando
- la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e
- la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Per i professionisti i contributi vanno calcolati in sede di dichiarazione nel quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte
Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24, con le causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.
Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali
La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi
- da luglio a settembre 2023 e
- novembre 2023
vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023 vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.