Licenziamenti: in vigore la nuova negoziazione assistita
Le novità per il processo del lavoro introdotte dal DLgs. 10 ottobre 2022 n. 149 sul processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell'anticipo sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022
Il principale aspetto da evidenziare tra i contenuti del decreto è l'estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la possibilità di chiedere la negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro con le modalità previste dai principali CCNL.
Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria .
Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.
Si ricorda che copia dell'accordo conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti bilaterali – Direzioni provinciali del lavoro- università pubbliche e private, nell'ambito di rapporti di consulenza con docenti di diritto del lavoro di ruolo – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – consigli provinciali dei consulenti del lavoro).
Altra novità è l'abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e l'introduzione del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c. e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori , per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro .
Ciò significa che :
- tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e
- il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà
- eventuali questioni connesse possono essere trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
- per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
- per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioe impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).