Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5,  che prevede la definizione di precisi criteri  da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023)  viene precisato, confermando un orientamento consolidato,  che la  limitazione  della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare  le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva  indicazione ai sindacati

In particolare si precisa che vanno  chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali  trasferimenti tra unità produttive vicine  per  lavoratori  con professionalita equivalenti.

Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi 

 La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume  rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di  equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e  dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il  suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e  interferenza sull'assetto organizzativo”.

La legge non contempla infatti  tra i parametri  da considerare  “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione  territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante  "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che  il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .

Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui  “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo  al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei

lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli  addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale  per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che

queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione  obbligatoria ai sindacati  ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

 La Cassazione conclude che  quindi se la ristrutturazione aziendale comprende  più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori  licenziabili solo su una base geografica,   i giudici possono ravvisare  una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità  della tutela reintegratoria. 

Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di

licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso  con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18,  comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012

Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi

Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019,  ha dato ragione ad  una lavoratrice  che aveva impugnato la sentenza di Appello  in cui  pur dichiarando la illegittimità del licenziamento,  si  riconosceva la  sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.

 La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento  della ricorrente  sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente  adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo . 

Nel caso specifico  si ammette che  la decisione di limitare la  scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una  singola unità produttiva è. in linea teorica,  legittima , se sostenuta da  chiare  ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della  professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre   come statuito dai  giudici , le  mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero  soppresso, erano  risultate non assimilabili a  quelle di  altre figure  professionali rimaste in azienda. 

 Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale  è giusto tenere conto anche della  esperienza professionale pregressa di ciascuno,  in quanto il riferimento solo alle  mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo 

La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.

Viene respinto invece  il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche   questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento  ma non ammissibile nel caso specifico , per  un vizio di forma nella presentazione del ricorso.

 

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