Massimale contributivo pensionati: le regole in caso di reimpiego

Il messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024,a seguito di richieste di chiarimenti e di concerto con l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro,   fornisce chiarimenti sul corretto adempimento dell’obbligo contributivo per i lavoratori reimpiegati o che proseguono il rapporto di lavoro dopo aver ricevuto il trattamento pensionistico, in relazione al massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.(Legge Dini)

Si ricorda che il massimale contributivo è il limite massimo di reddito annuo su cui è possibile calcolare i contributi previdenziali obbligatori per determinate categorie di lavoratori iscritti alle gestioni INPS. Al superamento di questa soglia, non vengono più dovuti i  contributi previdenziali sul reddito eccedente,  con conseguenze  sulla  futura pensione del lavoratore.

Il massimale contributivo si applica solo ai

  • lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo il 1° gennaio 1996 E
  •  a chi ha optato per il sistema contributivo.

Non si applica invece a chi ha avuto contributi versati prima di tale data e si trova in un sistema misto (retributivo e contributivo).

Massimale contributivo in caso di ripresa del avoro

Nel messaggio l'istituto chiarisce i seguenti punti:

  1. Data di prima iscrizione come riferimento per il massimale: La data di prima iscrizione a forme di previdenza obbligatorie (anche enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) è un riferimento essenziale per determinare se applicare il massimale contributivo annuo. Questo elemento resta valido anche in caso di reimpiego dopo il pensionamento.
  2. Status di “vecchio iscritto”: Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di reimpiego successivo al pensionamento, il lavoratore conserva lo status di “vecchio iscritto” se acquisito prima del 1° gennaio 1996. Di conseguenza, per questi lavoratori, il massimale contributivo non si applica, come stabilito dalla legge.
  3. Attività libero-professionali dopo il pensionamento: Se, dopo la pensione, il lavoratore svolge un’attività libero-professionale che richiede l’iscrizione presso enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, l’attività è soggetta alla regolamentazione dell’ente previdenziale di riferimento, che disciplina i contributi in modo specifico.
  4. In sintesi, l’INPS ribadisce che la data di prima iscrizione determina l’applicabilità del massimale contributivo, e che tale data resta valida anche in caso di pensionamento e successivo reimpiego.