Modello 770/2024: omissioni e sanzioni

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024 esclusivamente per via telematica:

  • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
  • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica

Vediamo le sanzioni per chi non adempie.

Modello 770/2024: omissioni e sanzioni

Il modello 770 si considera omesso per:

  • mancata presentazione;
  • presentazione con ritardo oltre a 90 giorni dal termine di scadenza;
  • dichiarazione redatta su modelli non conformi a quelli ADE;
  • dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto privo di rappresentanza legale o negoziale;
  • dichiarazione non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio.

A tal proposito, la sanzione applicabile varia a seconda che le ritenute siano state interamente versate oppure non versate.

Le sanzioni previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta sono disciplinate dall’ art. 2 del Dlgs n. 471/1997.

Nel caso in cui l'omissione di invio viene sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si applica la sanzione da 150 a 500 euro.

Scatta una sanzione amministrativa aggiuntiva di 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata, ridotta a 25 euro se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo.

In caso di omissione della dichiarazione si prevede una sanzione amministrativa che varia dal 120% al 240% del valore delle ritenute non versate, a partire da un minimo di 250 euro.

Si può, però, trasmettere la dichiarazione entro il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il sostituto abbia avuto formale conoscenza, versando una sanzione ridotta, di ammontare compreso tra il 60% e il 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

Nel caso in cui l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati sia inferiore a quello accertato si applica la sanzione amministrativa che va dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 250 euro. 

In caso di condotte simulatorie o fraudolente, nel caso di documentazione falsa, la sanzione è aumentata del 50%.

La sanzione è ridotta di un terzo se il totale delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque non superiore a 30.000 euro.

Se le ritenute non dichiarate siano state comunque versate interamente, si applicherà una sanzione amministrativa compresa tra i 250 e i 2.000 euro. 

Si evidenzia che in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, la sanzione è applicata a questi ultimi (ex art 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di

assistenza fiscale.