Naspi in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità

Con la circolare 32 del 20 marzo 2023 INPS fornisce ulteriori indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio  rinnovato dal decreto 105 2022 

In particolare,  sull’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio"  che ha esteso il divieto  di licenziamento al  lavoratore padre che ha fruito dei congedi  di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 (congedo alternativo  per mancanza della madre) del medesimo Testo Unico. 

Le disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, 

La nuova circolare chiarisce l' accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.

In particolare si ricorda che  l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

La norma prevede inoltre che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento (…) la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

L'istituto precisa quindi su concorde avviso del Ministero del Lavoro che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione,   la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

La conseguenza è che:

  •   in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre
  •  che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o 
  • del congedo di paternità alternativo,
  •  ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

ATTENZIONE Le domande di indennità di disoccupazione NASpI  già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute  nel periodo tutelato , e respinte  possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.