Natanti da diporto: obblighi modificati
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 aprile 2023 che interviene con modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
Ci sono state infatti criticita' interpretative ed applicative sottoposte all'attenzione della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, in riferimento ad alcuni articoli nel corso della prima applicazione del citato decreto 1° settembre 2021, per le quali e' stata ravvisata la necessita' di procedere a
specifici interventi correttivi .
Per questo motivo al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 1° settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:
- per la comunicazione di inizio attivita di locazione o noleggio l'obbligo di allegare copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare si applica solo se tali certificati o dichiarazioni sono previste
- all'art. 7 "Norme di comportamento dei conduttori – Utilizzazione delle unità in locazione" si precisa che i natanti da diporto e le moto d’acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico per conto terzi:
- all'allegato 2 (Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica) le limitazioni di velocità a 8 nodi NON si applicano nel raggio di 5000 metri dalla costa bensi : entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge».